Due diverse azioni di cui dispone il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento ovvero il possessore del bene (artt. 1171 e 1172 c.c.).
L’azione di nuova opera è volta a preservare la cosa che costituisce oggetto del diritto reale ovvero del possesso dai danni che potrebbero derivarle da un’opera da altri intrapresa su fondo attiguo. I danni che l’azione mira a prevenire non sono solo quelli materiali, ma anche quelli di natura giuridica: si pensi alla nuova costruzione intrapresa dal vicino in violazione delle norme sulle distanze legali. In tali casi, se l’opera non è iniziata da più di un anno e non è ancora terminata, è possibile rivolgersi al giudice del luogo, il quale – sulla base di una sommaria cognizione dei fatti – dispone le «opportune cautele», sia nel caso in cui vieti la continuazione dell’opera, sia nel caso opposto in cui la autorizzi.
L’azione di danno temuto, invece, presuppone un pericolo grave e prossimo al bene da tutelare, che deriva da un edificio, da un albero o da altra cosa che sovrasti il bene stesso: anche in tale caso, effettuata una cognizione sommaria, il giudice emette gli opportuni provvedimenti e dispone «idonea garanzia».
In entrambi i casi si tratta di azioni proposte con ricorso, aventi natura cautelare e assoggettate alla disciplina del rito cautelare uniforme (art. 669 bis ss. c.p.c.): in particolare, la natura anticipatoria dei provvedimenti fa sì che a essi non debba necessariamente seguire il giudizio ordinario di merito (art. 669 octies, co. 6, c.p.c.). Tuttavia, è verosimile che tale giudizio venga instaurato dalla parte rimasta soccombente in sede cautelare in quanto le «opportune cautele» o la «idonea garanzia» imposte dal giudice della cautela sono finalizzate proprio al risarcimento degli eventuali danni e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte che riesca a dimostrare la fondatezza della propria domanda nel giudizio ordinario di merito.