In linea di massima, per diritto costituzionale si intende lo studio giuridico della costituzione, al di là di qualunque significato si intenda attribuire a tale termine. In un’accezione ampia, il diritto costituzionale può infatti farsi risalire all’antica Grecia, nel momento in cui alcuni pensatori, come Aristotele, hanno cominciato a riflettere sull’idea di costituzione, appunto, e sull’assetto giuridico della consociazione politica. In una accezione più stretta, invece, il diritto costituzionale nasce con il costituzionalismo moderno, in corrispondenza all’adozione di documenti costituzionali scritti e solenni, riguardanti l’organizzazione e i limiti del potere statale.
Così, approvata la Costituzione francese del 1791, l’Assemblea nazionale costituente decretò che tutte le facoltà giuridiche di Francia dovessero istituire dei corsi riguardanti l’insegnamento dei principi della Costituzione medesima. Tuttavia, i successivi avvenimenti resero questa previsione lettera morta sino al 1834, anno in cui il Presidente del Consiglio dei ministri dell’epoca, Guizot, fece istituire dalla Facoltà di diritto dell’Università di Parigi una Cattedra di diritto costituzionale, alla quale fu chiamato Rossi. Va detto, però, che l’insegnamento di Rossi – di cui è testimonianza il Cours de droit constitutionnel pubblicato postumo nel 1866 – si ricollegava, a sua volta, al dibattito del periodo della Restaurazione, tra cui spiccavano per importanza non solo le opere dello stesso Guizot, ma anche di B. Constant.
In Italia, invece, le prime cattedre di diritto costituzionale sorsero con il c.d. triennio giacobino (1796-1799): in particolare, la prima Università in ordine di tempo fu Ferrara, ove venne istituito nel 1797 il primo corso di «diritto costituzionale cispadano e giuspubblico universale», a cui fu chiamato G. Compagnoni. La rapida fine delle Costituzioni rivoluzionarie italiane determinò, però, al contempo la fine di questo tipo di insegnamento, che riacquistò importanza solo a partire dal 1848. Nel Regno di Sardegna, con la concessione dello Statuto albertino, si sentì nuovamente l’esigenza di riprendere uno studio giuridico dei documenti costituzionali, istituendo due cattedre di diritto costituzionale, una a Torino ed una a Genova, rispettivamente affidate a Melegari e a L. Casanova.
Un momento di svolta nell’evoluzione del diritto costituzionale è indubbiamente rappresentato dall’affermazione in Germania nella seconda metà del XIX secolo del c.d. positivismo giuridico, i cui massimi esponenti furono F.C. von Gerber, P. Laband e G. Jellinek. Costoro si proposero di applicare al diritto pubblico la metodologia elaborata, nel campo del diritto privato, dalla Scuola storica e dalla c.d. giurisprudenza dei concetti, con la pretesa di privare il diritto costituzionale della sua carica intrinsecamente politica. In questa accezione, diveniva fondamentale la coerenza logica del sistema dei concetti, la cui elaborazione era compito esclusivo della scienza costituzionalistica. Questo orientamento metodologico è stato fatto proprio in Italia da V.E. Orlando ed enunciato in una nota prolusione del 1889. Per capire l’importanza dell’impatto del positivismo giuridico tedesco sul diritto costituzionale, va tenuto presente che da allora alcuni punti essenziali di quell’approccio metodologico non sono stati più messi in discussione e che, nonostante alcune divergenze e contrapposizioni, l’opera di uno dei più importanti giuristi del XX secolo, H. Kelsen, si muove fondamentalmente in quello stesso ambito.
D’altra parte, proprio grazie a Kelsen e alla sua idea di costituzione e di ordinamento giuridico, il diritto costituzionale ha allargato il proprio oggetto di studio: mentre fino a Kelsen lo studio di questa disciplina riguardava essenzialmente le forme di governo e i diritti, a partire dal XX secolo i costituzionalisti si sono cominciati ad occupare anche del tema delle fonti del diritto, il quale fino a quel momento era stata studiato prevalentemente dai civilisti, fino a farne quasi – è il caso, ad esempio, di V. Crisafulli – l’essenza stessa del diritto costituzionale.