Attività diretta all’acquisizione, alla costruzione o al recupero di fabbricati da destinare ad abitazioni per le persone meno abbienti o per quelle che, dotate di un reddito fisso da lavoro dipendente, non potrebbero reperire un’abitazione ai prezzi di mercato, il tutto a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, degli enti pubblici territoriali, delle edilizia Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (già Istituti autonomi per le case popolari, IACP).
In particolare, si parla di edilizia agevolata quando gli alloggi vengono realizzati mediante interventi creditizi vantaggiosi, con contributo pubblico e la presenza determinante del privato nella fase attuativa. Le disposizioni legislative in materia prevedono, di norma, mutui garantiti, da ipoteca sull’alloggio o sull’area e da garanzia sussidiaria pubblica, e un contributo pubblico per l’abbattimento degli interessi. L’edilizia agevolata si accompagna solitamente a divieti temporanei di alienazione degli alloggi; in caso decadono i vantaggi di natura finanziaria garantiti dalla pubblica amministrazione.
Si parla di edilizia convenzionata, invece, quando tra la pubblica amministrazione e i soggetti che realizzano gli alloggi esiste una convenzione, al fine di disciplinare il rapporto giuridico tra gli stessi soggetti; in essa è trasfusa la complessa serie di diritti e doveri che emergono dalla collaborazione tra ente pubblico e soggetto attuatore dei programmi edilizi.
Quando gli alloggi sono costruiti dagli enti pubblici preposti al settore edilizio e, in particolare, dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, e vengono destinati ai cittadini in precarie condizioni economiche, si parla di edilizia e. sovvenzionata. Gli alloggi possono essere concessi sia in locazione, sia in proprietà, oltre che in forme contrattuali di natura ibrida, come la locazione con patto di futura vendita, attribuendosi agli assegnatari in locazione il diritto di riscattare in qualsiasi momento l’alloggio locato.
Infine, si definisce edilizia sociale l’intervento pubblico che non si sostanzia direttamente nella costruzione di alloggi, ma nella realizzazione di infrastrutture che consentono l’attuazione di programmi edilizi (come nel caso dell’edilizia scolastica, sanitaria e ospedaliera ecc.).