Condotta, prevista in numerosi delitti del codice penale e delle leggi speciali (tra cui il favoreggiamento bellico e della prostituzione) che si estrinseca tipicamente nelle fattispecie del favoreggiamento personale (art. 378) e del favoreggiamento reale (art. 379).
Commette un atto di favoreggiamento personale, chiunque – dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo – aiuti taluno a eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche di queste. Tale reato è previsto al fine di tutelare il corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all’accertamento degli illeciti penali.
Quando il delitto commesso è l’associazione per delinquere, la pena della reclusione non può comunque essere inferiore a 2 anni.
Favoreggiamento reale. - Fattispecie volta ad impedire il conseguimento definitivo dei vantaggi del fatto criminoso. Integra tale delitto chiunque aiuti taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato, salvo i casi di concorso nel reato, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita.
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