L’Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade) è un trattato internazionale firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra da 23 paesi (poi aumentati a 92 Stati contraenti di pieno diritto, più 32 ad altro titolo, rappresentanti nel complesso i 4/5 del commercio mondiale), con l’intento di realizzare un sistema multilaterale di relazioni commerciali e di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale. L’iniziativa era stata intrapresa dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, che si proponeva, in un primo momento, di istituire l’ITO (International Trade Organization) come organizzazione permanente, preposta a regolare il commercio mondiale. L’accordo relativo all’ITO fu effettivamente raggiunto nella Conferenza sul commercio e l’occupazione delle Nazioni Unite tenutasi a L’Avana tra il 1947 e il 1948, ma la sua costituzione fu bloccata dal governo statunitense. A seguito della mancata istituzione dell’ITO, il GATT iniziò a funzionare, seppur privo di un’organizzazione permanente: nell’ambito di tale accordo, tra il 1947 e il 1994, in varie sessioni chiamate Rounds, si sono discusse e adottate le norme per regolare il commercio internazionale tra gli Stati Uniti, l’Unione Europea e gli altri paesi a economia di mercato aderenti all’accordo stesso.
Dopo la conclusione dell’Uruguay Round a Marrakech, nell’aprile 1994, e l’entrata in vigore, nel gennaio 1995, degli accordi da esso scaturiti, tra cui quello istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio, anche il GATT è ormai amministrato da quest’ultima.
Principi del GATT. - L’accordo riguarda esclusivamente gli scambi internazionali di merci. Il primo articolo esprime il principio della nazione più favorita, secondo il quale le condizioni applicate al paese più favorito (vale a dire quello in cui vigono minori restrizioni) devono estendersi a tutte le nazioni partecipanti (Clausola della nazione più favorita). Nell’accordo, però, non vengono menzionate specificatamente le merci cui il principio dovrebbe essere applicato: gli obblighi assunti dalle parti contraenti si ricavano dagli impegni contenuti nelle liste di concessioni redatte da ogni contraente, nelle quali sono elencati i dazi concordati per ogni prodotto, liste che vengono modificate in occasione di periodici negoziati tariffari multilaterali.
All’interno dell’accordo viene inoltre enunciato ed esplicato il principio di non discriminazione, in base al quale ciascuna parte non può applicare dazi più elevati rispetto a quelli previsti nella sua lista di concessioni. Un ulteriore aspetto del principio di non discriminazione riguarda il trattamento delle merci all’interno dello Stato d’importazione: alle merci di origine straniera, importate dietro pagamento del dazio alla frontiera e messe quindi in libera pratica nel territorio dello Stato d’importazione, non devono essere applicate tasse interne superiori a quelle gravanti sulle merci nazionali appartenenti alla stessa categoria merceologica.
Organizzazione mondiale del commercio