Alterazione da un punto di vista qualitativo e quantitativo dell’ambiente, considerato come insieme delle risorse naturali e delle attività umane a esse collegate, conseguente a realizzazioni (installazioni industriali, tracciati ferroviari o autostradali, reti di distribuzione dell’energia ecc.) di rilevante entità. È detta valutazione d’i. (VIA) la procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla previsione degli effetti che un progetto o un’azione può avere sull’ambiente. Tale valutazione è prerogativa delle autorità competenti per le autorizzazioni, appositi organismi o enti pubblici con specifica competenza, che valutano i progetti di soggetti (pubblici o privati) proponenti o le considerazioni delle parti interessate, quali associazioni o singoli cittadini. Obiettivi della VIA sono sostanzialmente la scelta fra alternative progettuali (e quindi anche la scelta se dare corso o no alla realizzazione) e l’ottimizzazione progettuale; tali finalità vengono conseguite tramite l’elaborazione di una VIA preliminare e di una VIA approfondita. Dopo l’approvazione e la realizzazione dell’opera questa è mantenuta sotto osservazione tramite sistemi di monitoraggio per verificare l’affidabilità delle previsioni ed eventualmente predisporre interventi correttivi. I fattori considerati per quantificare l’i. di un insediamento comprendono l’inquinamento chimico e fisico, l’assetto e la stabilità del territorio, la modificazione dell’ecosistema animale e vegetale, gli aspetti igienico-sanitari e quelli paesaggistici.
La VIA fu introdotta per la prima volta negli Stati Uniti nel 1969 e si è poi diffusa in molti altri paesi. Una direttiva europea del 1985 prevede che gli Stati membri siano tenuti a emanare normative in materia di VIA. In Italia la l. 349/8 luglio 1986, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, ha stabilito l’emanazione di norme atte a individuare la tipologia delle opere da sottoporre a VIA. A tale legge sono seguiti decreti attuativi, contenenti le norme tecniche per la redazione degli studi, che hanno indicato le categorie di opere sottoposte a valutazione e regolato il procedimento per le pronunce di compatibilità ambientale. Nel 2006 è stato emanato il t.u. in materia ambientale (d. legisl. 152/3 aprile 2006), che ha provveduto a unificare in un unico corpo normativo le norme precedentemente emesse.