Osservazione, a scopo di controllo, di una grandezza variabile (o di più grandezze), eseguita mediante appositi strumenti.
M. fiscale Sistema di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti provenienti dall’estero o diretti all’estero di denaro, di titoli e di valori, introdotto dal d.l. 167/1990 (convertito dalla l. 227/1990, e ulteriormente modificato con successivi interventi). Finalizzato al controllo fiscale della movimentazione di capitali, oggi liberamente circolanti in base ai principi comunitari, esso si pone in stretta correlazione con il sistema antiriciclaggio approntato a livello europeo in vista anche della predisposizione di ulteriori meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni tra i paesi facenti parte della UE.
La disciplina in materia di m. fiscale concerne i trasferimenti effettuati tramite intermediari per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 917/1986 (Testo unico delle imposte sul reddito, TUIR) e prevede che banche o sog;getti equiparati (le società di intermediazione mobiliare, l’ente Poste Italiane, le società finanziarie, fiduciarie e ogni altro intermediario che per ragioni professionali effettui il trasferimento o comunque si interponga nella sua esecuzione) mantengano evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti effettuati dall’estero o verso l’estero di denaro, di titoli o di certificati (in serie o di massa) di importo superiore a 10.000 euro, anche attraverso movimentazione di conti ovvero assegni postali, bancari e circolari. Le evidenze devono riguardare le generalità (o la denominazione o la ragione sociale), il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale e l’importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione. Tali informazioni devono essere tenute a disposizione dell’amministrazione finanziaria per 5 anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. La disciplina prevede, inoltre, una serie di ulteriori obblighi dichiarativi che riguardano specifiche fattispecie. In particolare, devono essere inclusi nella dichiarazione annuale del soggetto i trasferimenti effettuati attraverso non residenti, anche senza il tramite di intermediari, se di importo superiore a quello sopra indicato; si impone invece la dichiarazione all’Ufficio italiano cambi per i trasferimenti al seguito – o mediante plico postale o equivalente, dall’estero o verso l’estero, da parte di residenti e non residenti – di denaro, di titoli e di valori mobiliari di importo superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore.
La disciplina sanzionatoria prevede, da un lato, sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli intermediari e di chi violi gli obblighi di dichiarazione previsti e, dall’altro, la rilevanza penale della fattispecie di chi fornisca agli intermediari false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento, ovvero di chi dichiari falsamente di non essere residente in Italia (in modo da non consentire l’adempimento degli obblighi informativi di cui sopra), nonché di chi ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento, ovvero di chi produca false informazioni nel rendere la dichiarazione all’Ufficio italiano cambi. Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, chiarito che la disposizione che sanziona l’omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all’estero costituisce norma di carattere specifico non abrogata tacitamente dall’art. 16, co. 2, d. legisl. 471/1997, in relazione alla disciplina prevista dall’art. 8, co. 1 dello stesso in tema di dichiarazioni non conformi ai modelli (in particolare, Cassazione, sent. 9320/2003).
Nell’analisi dell’inquinamento ambientale, il m. serve ad accertare nel tempo e nello spazio la presenza di sostanze che costituiscono un segnale per eventuali situazioni di perturbazione, alterazione e pericolo dell’ambiente (sia naturale sia di lavoro), a pianificare gli eventuali interventi di tutela e risanamento, e a verificarne l’efficacia.
Il m. può essere chimico o biologico. I metodi di m. chimico devono essere sensibili e consentire risposte in tempi rapidi così da poter intervenire prima che si creino situazioni irreversibili di degrado ambientale.
Il m. biologico è caratterizzato, invece, da risposte non di carattere puntuale come quello chimico, ma che si riferiscono a zone più vaste del sistema considerato. Questo tipo di m. si fonda principalmente su due criteri: il bioaccumulo e la bioindicazione. Sistemi biologici opportunamente scelti risultano capaci di accumulare al proprio interno alcune specie responsabili di inquinamento ambientale (bioaccumulo) oppure di essere sede di particolari alterazioni fisiologiche, metaboliche o chimiche in presenza di inquinanti ambientali (bioindicazione).
La metodologia di m. ambientale denominata approccio combinato adotta due tipologie indipendenti di misure, destinate l’una al mantenimento degli standard di qualità per gli ambienti naturali, l’altra al controllo delle emissioni alla fonte. Pertanto, il m. deve essere rivolto sia al controllo della qualità delle varie componenti ambientali (acque interne superficiali e sotterranee, ambiente marino e costiero, suolo, atmosfera), tenendo conto anche delle biodiversità, del clima e della radioattività naturale, sia alla misura della capacità inquinante delle fonti antropiche concentrate e diffuse (acque di scarico, rifiuti, emissioni gassose, fertilizzanti, fitofarmaci ecc.). Si vanno sempre più diffondendo forme di m. attivo in cui la raccolta dei dati è accompagnata dalla loro interpretazione su base modellistica.
Provvedimento di sorveglianza e controllo, continuo, subcontinuo o periodico, di varia natura (clinica, epidemiologica ecc.). Negli ambienti clinici di terapia intensiva (unità coronariche, centri per grandi ustionati ecc.), la sorveglianza continua delle funzioni vitali mediante apparecchiature elettroniche.
Nell’ambito del m. del paziente, si considerano anche procedure create per studiare grandezze di interesse diagnostico per tempi relativamente lunghi e durante la normale attività. Un esempio tipico di tali applicazioni si è avuto nell’elettrocardiografia dinamica di Holter (➔ elettrocardiografia).
Procedimento di sorveglianza e di registrazione, con funzione diagnostica, dello stato delle singole apparecchiature di un impianto, nel quadro delle azioni tendenti a una gestione sempre più affidabile e integrata delle apparecchiature dell’impianto stesso. Il contributo atteso dal m. nei riguardi dell’attività di esercizio e manutenzione può suddividersi in: a) correlazione dei dati registrati e degli indicatori diagnostici in modo statistico, allo scopo di rilevare il funzionamento corretto dell’apparecchiatura o la necessità di intervento; b) creazione di una banca dati riguardo alle sollecitazioni elettriche, meccaniche e termiche. Il sistema di m. è di fatto un sistema di acquisizione e preelaborazione dati, concepito come un sistema senza intervento dell’operatore, da installare in modo permanente e stabile. Un esempio è dato dal m. di un gruppo turbina-alternatore in una centrale elettrica, in cui vengono rilevate in modo continuo alcune grandezze quali la temperatura in alcuni punti delle macchine e gli sforzi torsionali dell’albero; tali dati di misura inviati a un calcolatore consentono di studiare l’invecchiamento delle diverse parti dell’impianto e di programmare gli interventi di manutenzione.