Nel diritto processuale civile, il provvedimento giudiziale con il quale viene ordinato a un soggetto di astenersi da un comportamento antigiuridico. Il tratto qualificante dell’istituto risiede nella natura dell’obbligo sostanziale che diviene oggetto del provvedimento, nel suo essere cioè un obbligo a carattere negativo (non facere) e generalmente continuativo. Si distingue, poi, tra l’inibitoria definitiva, che appunto conclude un giudizio di cognizione decisorio, e l’inibitoria provvisoria, avente al contrario natura cautelare.
Dopo gli anni settanta l’istituto ha ricevuto un approfondimento teorico, contestualmente all’emergere di nuovi interessi, afferenti al valore della persona e bisognosi di tutela. Ciò è causa di un’incertezza tuttora presente in merito all’inquadramento dell’istituto. I dubbi concernono, in particolare, la natura del provvedimento inibitorio definitivo, ritenendo alcuni che la tutela inibitoria debba essere ricondotta al mero accertamento, altri – i più – alla tutela di condanna, altri ancora alla tutela costitutiva (Azione. Diritto processuale civile; Accertamento. Diritto processuale civile; Azione costitutiva; Condanna. Diritto processuale civile).
Le due questioni interpretative più delicate attengono comunque al carattere atipico o tipico dell’inibitoria e alla possibilità di supportare l’ordine inibitorio – non suscettibile, a causa della sua ontologica infungibilità, di esecuzione forzata – con l’applicazione di misure coercitive che ne garantiscano l’esecuzione in via indiretta. Riguardo la prima questione, prevale in dottrina l’orientamento a favore dell’atipicità, mentre in giurisprudenza talune pronunce avallano tale indirizzo. Riguardo, invece, le misure coercitive, nelle ipotesi in cui queste non siano previste ex lege, si è proposta l’applicazione degli art. 388, co. 1, e 650 c.p.; ma sulla sanzionabilità in sede penale dell’inosservanza dell’ordine inibitorio l’orientamento di gran lunga prevalente si orienta in senso negativo. La questione risulta parzialmente superata dalla riforma del 2009 (l. n. 69/2009) che ha introdotto nell’ordinamento una misura coercitiva a carattere pecuniario di portata generale (art. 614 bis c.p.c.).
Azione. Diritto processuale civile
Condanna. Diritto processuale civile