Il lavoro a progetto è una particolare tipologia di contratto di lavoro, introdotta nell’ordinamento italiano dal d. lgs. n. 276/2003, in sostituzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In base a tale modello, la collaborazione coordinata deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici, oppure a uno o più programmi di lavoro (o loro fasi), determinati dal committente. Le innovazioni introdotte, tuttavia, non riguardano tutte le collaborazioni, restando soggette alla precedente disciplina le prestazioni occasionali, i rapporti di collaborazione dei rappresentanti e agenti di commercio, quelli relativi alle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, e le collaborazioni svolte in favore delle federazioni sportive e della pubblica amministrazione. Il rapporto di lavoro si svolge senza vincolo di subordinazione, secondo le disposizioni dell’art. 409 n. 3 c.p.c., e trova la sua disciplina, come particolare fattispecie legale, negli art. 61 e ss. del d. lgs. citato. Rispetto alle due classiche figure di lavoro (lavoro subordinato e lavoro autonomo), la collaborazione si colloca in posizione intermedia. Tuttavia, a livello sistematico essa deve essere intesa come una particolare forma di lavoro autonomo. Elementi costitutivi della fattispecie sono: coordinamento tra committente e collaboratore e autonomia del collaboratore medesimo dall’eventuale organizzazione di impresa del committente. Per ‘progetto’ generalmente si intende una attività di tipo creativo, o comunque provvista di un significativo contenuto professionale, mentre nel ‘programma’ questi tratti sono meno accentuati. Le attività legate al lavoro devono avere un contenuto caratterizzante, che deve essere riprodotto nel contratto, devono essere produttive di un risultato e devono altresì avere una durata determinata e determinabile. Quanto al profilo sanzionatorio, la legge prevede che qualora le modalità esecutive presentino i caratteri della subordinazione, il rapporto si converta in lavoro subordinato. Inoltre la mancata individuazione di uno specifico progetto, di un programma di lavoro, o delle loro fasi, viene sanzionata con la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data della sua costituzione. Questa ipotesi non sostituisce, ma si aggiunge, alla disciplina previgente. Ne deriva un regime sanzionatorio molto articolato, in cui il giudice può valutare l’illiceità di un contratto di collaborazione, e quindi dichiarare la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato, sotto un duplice profilo, sia quando esso, per le modalità con cui si svolge, risulti privo degli elementi di autonomia propri della collaborazione, sia qualora manchi il riferimento della collaborazione a un progetto o programma di lavoro.