Secondo quanto disposto dall’art. 41 del d. lgs. n. 276/2003, con il contratto di lavoro lavoro ripartito (detto anche lavoro job-sharing) due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. Il contratto deve avere forma scritta ad probationem, con specificazione del luogo, del trattamento economico e della ripartizione percentuale e temporale del lavoro tra i coobbligati, pur essendo, altresì prevista la possibilità che i lavoratori si sostituiscano in qualsiasi momento tra loro modificando contestualmente l’originaria distribuzione dell’orario di lavoro. Se invece è esclusa tale possibilità, per mancanza del consenso del datore di lavoro (necessario ai fini della derogabilità del regime ordinario delle obbligazioni solidali), ciascun lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa. Quindi il rischio dell’impossibilità della prestazione di uno dei lavoratori coobbligati ricade sull’altro, mentre l’impedimento di entrambe i lavoratori, salvo diverse intese tra le parti, determina l’estinzione dell’obbligazione (e quindi del contratto) in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Stessa cosa accade in caso di dimissioni o di licenziamento di uno dei due lavoratori (Licenziamenti individuali); anche qui però a fare la differenza è la volontà del datore di lavoro che mediante un accordo novativo può far proseguire il rapporto con l’altro lavoratore ove questo sia interessato, a meno che non si tratti di un licenziamento per ragioni aziendali, che riguarda per definizione l’intero contratto, e quindi entrambi i lavoratori. Per quanto riguarda la disciplina del lavoro ripartito, il legislatore ha rinviato alla contrattazione collettiva; è però di certo applicabile il principio di parità di trattamento economico e contributivo che non può essere meno favorevole di quello spettante a un normale lavoratore di pari mansioni e livello, salvo il riproporzionato alla prestazione effettivamente svolta. Una particolarità del lavoro ripartito va segnalata anche in materia sindacale. Infatti ciascun lavoratore coobbligato ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali, con ripartizione in proporzione alla prestazione effettivamente eseguita delle dieci ore annue di assemblea retribuita.