Insieme con la libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali, è una delle quattro libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea (UE). Inizialmente fu concepita dai Trattati istitutivi come libera circolazione degli operatori economici al fine di prestare lavoro subordinato all’interno degli Stati membri; in seguito agli Accordi di Schengen del 1985 e al Trattato di Maastricht, che ha introdotto l’istituto della cittadinanza europea, tale principio ha assunto un valore più ampio, includendo anche il più generale diritto per i cittadini europei di soggiorno e circolazione in tutto il territorio dell’UE.
La libera circolazione delle persone comporta l’abolizione di ogni discriminazione tra lavoratori degli Stati membri fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e qualunque altra condizione di lavoro, compresi i diritti di rispondere a offerte di lavoro, spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, prendere dimora in uno Stato membro al fine di svolgervi un’attività lavorativa e altresì rimanervi dopo avere occupato un impiego (art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’UE).
La libera circolazione delle persone implica anche (art. 49 del Trattato) il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento nel territorio di un altro Stato al fine di aprire agenzie, succursali, filiali, costituire imprese e società, nonché esercitare attività non salariate; in tale contesto si collocano le politiche in materia di mutuo riconoscimento di diplomi e titoli di studio. Uniche eccezioni a tale libertà ammesse dai Trattati sono quelle giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.
Libera prestazione dei servizi
Libera circolazione delle merci
Libera circolazione dei capitali
Politica sociale dell’Unione Europea
Diritti umani. Diritto dell’Unione Europea