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Libera circolazione delle persone

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Insieme con la libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali, è una delle quattro libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea (UE). Inizialmente fu concepita dai Trattati istitutivi come libera circolazione degli operatori economici al fine di prestare lavoro subordinato all’interno degli Stati membri; in seguito agli Accordi di Schengen del 1985 e al Trattato di Maastricht, che ha introdotto l’istituto della cittadinanza europea, tale principio ha assunto un valore più ampio, includendo anche il più generale diritto per i cittadini europei di soggiorno e circolazione in tutto il territorio dell’UE.

La libera circolazione delle persone comporta l’abolizione di ogni discriminazione tra lavoratori degli Stati membri fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e qualunque altra condizione di lavoro, compresi i diritti di rispondere a offerte di lavoro, spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, prendere dimora in uno Stato membro al fine di svolgervi un’attività lavorativa e altresì rimanervi dopo avere occupato un impiego (art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’UE).

La libera circolazione delle persone implica anche (art. 49 del Trattato) il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento nel territorio di un altro Stato al fine di aprire agenzie, succursali, filiali, costituire imprese e società, nonché esercitare attività non salariate; in tale contesto si collocano le politiche in materia di mutuo riconoscimento di diplomi e titoli di studio. Uniche eccezioni a tale libertà ammesse dai Trattati sono quelle giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.

Voci correlate

Libera prestazione dei servizi

Libera circolazione delle merci

Libera circolazione dei capitali

Cittadinanza europea

Politica sociale dell’Unione Europea

Diritti umani. Diritto dell’Unione Europea

Vedi anche
órdine pùbblico órdine pùbblico Condizione di quiete, rispetto delle leggi e delle istituzioni, controllo delle tensioni sociali e politiche. L'ordinamento positivo italiano considera l'ordine pubblico ordine pubblico come limite estrinseco al riconoscimento giuridico delle varie manifestazioni dell'autonomia privata, ... Accordi di Schengen Complesso di accordi volti a favorire la libera circolazione dei cittadini e la lotta alla criminalità organizzata all’interno dell'Unione Europea (UE) mediante l’abbattimento delle frontiere interne tra gli Stati partecipanti e la costituzione di un sistema comune di controllo alle frontiere esterne ... Diritto dell’Unione Europea Diritto dell’Unione Europea L’insieme delle norme poste in essere dai Trattati istitutivi dell’Unione Europea (UE) (Trattato sull’Unione Europea, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), e il diritto derivante da questi Trattati e dalle fonti atipiche costituisce un diritto di tipo particolare ... discriminazione Distinzione, diversificazione o differenziazione, operata fra persone, cose, casi o situazioni. diritto 1. Principio di non discriminazione Principio che vieta, in via generale, l’applicazione di un trattamento diverso in situazioni che si presentano sostanzialmente uguali. Nato in ambito internazionale, ...
Categorie
  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
Tag
  • TRATTATO DI MAASTRICHT
  • ORDINAMENTO GIURIDICO
  • ACCORDI DI SCHENGEN
  • LAVORO SUBORDINATO
  • UNIONE EUROPEA
Vocabolario
addetto alla cura della persona
addetto alla cura della persona loc. s.le m. Chi, per professione, si prende cura delle persone, specialmente anziane o non completamente autonome. ◆ l’invecchiamento della popolazione implica un aumento degli addetti alla cura della persona...
circolazióne
circolazione circolazióne s. f. [dal lat. circulatio -onis, der. di circulari «circolare2»]. – 1. Il circolare, l’atto e il fatto di circolare, in tutti gli usi del verbo. In partic.: a. C. stradale, movimento o traffico di veicoli e pedoni...
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