Situazione processuale caratterizzata dalla proposizione della stessa domanda in due distinti processi.
L’istituto della litispendenza appartiene al novero degli strumenti che il processo civile destina alla realizzazione del coordinamento delle decisioni ed è volto a evitare il contrasto pratico di giudicati, ovvero che uno stesso rapporto giuridico riceva una difforme regolamentazione giudiziale. A tal scopo l’art. 39, co. 1, c.p.c. prevede che, allorquando una stessa causa sia proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiari con ordinanza la litispendenza e disponga con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.
Rilievo primario all’interno dell’istituto spetta dunque al concetto di «stessa causa», che, stando ai criteri di individuazione dell’azione, ricorre quando due controversie abbiano in comune gli elementi soggettivi (personae) e gli elementi oggettivi (causa petendi; petitum). In secondo luogo, per la dichiarazione di litispendenza occorre che le due controversie pendano nel medesimo grado. Nel caso, invece, in cui i gradi di giudizio siano diversi, per il coordinamento delle decisioni la giurisprudenza ricorre all’istituto della sospensione.
Come previsto dall’art. 39 c.p.c., infine, il criterio della prevenzione vuole che spetti al primo giudice adito la decisione della controversia e che tale prevenzione sia determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.
Litispendenza. Diritto internazionale privato