Nel diritto internazionale privato, la litispendenza è la pendenza della medesima causa davanti a più uffici giudiziari all’estero. Si tratta di sapere se la pendenza della lite all’estero possa impedire che venga istituito il medesimo giudizio dinanzi ai tribunali dello Stato. Le norme italiane di diritto internazionale privato, contenute nella legge n. 218/1995 hanno introdotto profonde innovazioni con riferimento al regime giuridico della litispendenza.
L’art. 7 di detta legge prevede che se una delle parti eccepisce la previa pendenza di una causa dinanzi a un foro estero, il giudice italiano sospenda il giudizio qualora: a) vi sia identità delle parti, del petitum e del titolo delle domande, oppure b) il provvedimento straniero sia suscettibile di essere riconosciuto e produrre effetti nell’ordinamento italiano. La norma parla espressamente di “eccezione” e ciò fa ritenere che la stessa sia rilevabile solo su istanza di parte. L’eccezione potrà essere accolta, con il risultato che il giudice italiano dovrà sospendere il giudizio fino a quando la sentenza straniera, passata in giudicato, divenga efficace. Si richiede che sussistano le condizioni previste dall’art. 64 della legge citata per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri. La dichiarazione di litispendenza internazionale comporta la sola sospensione della causa e non anche la sua cancellazione dal ruolo, di modo che se il giudizio straniero non dovesse giungere ad un provvedimento definitivo o il giudice adito dovesse declinare la propria giurisdizione, il processo potrebbe essere riassunto in Italia su istanza della parte interessata. Al regime giuridico stabilito dalla l. 218/1995 si accompagna quello sulla “litispendenza comunitaria” contenuto nell’art. 27 del regolamento n. 44 del 2001.
Processo. Diritto internazionale privato