Espressione (desunta dalla frase par condicio creditorum, usata per indicare il diritto dei creditori del fallimento a essere rimborsati dal debitore fallito tutti quanti in ugual misura percentuale) che designa la condizione di parità tra soggetti del mondo politico, specialmente in periodi di campagna elettorale. Una prima disciplina organica in questo senso è stata posta in essere dalla l. 515/1993, approvata in corrispondenza del più generale processo di riforma dei sistemi elettorali (l. 81, 276, e 277 del 1993). Tuttavia, l’uso abnorme di spot televisivi da parte di alcuni soggetti politici durante la campagna elettorale del 1994 ha reso necessario un ulteriore irrigidimento della disciplina normativa, introdotto prima tramite un decreto legge (83/1995, dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Cost., con sent. 161/1995), poi attraverso una nuova legge di riforma della disciplina delle campagne elettorali e della comunicazione politica (l. 28/2000, della quale è stata riconosciuta la piena legittimità con sent. 155/2002 Corte Cost.), e che, a sua volta, è stata parzialmente modificata dalla l. 313/2003, riguardante il pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali. La l. 28/2000 disciplina separatamente la comunicazione radiotelevisiva (art. 2, 3, 4 e 5) da quella attraverso i giornali (art. 7), mentre non detta alcuna disciplina per le più moderne forme di comunicazione (Internet, telefonia cellulare ecc.). Per quanto riguarda la comunicazione televisiva, è vietata la trasmissione di spot pubblicitari, essendo possibile solo la trasmissione di «messaggi politici autogestiti», in condizioni di parità, da parte delle diverse forze politiche. Le emittenti televisive nazionali possono trasmettere solo «messaggi politici autogestiti» gratuiti (art. 3, co. 7), ma questa trasmissione, mentre è obbligatoria per la concessionaria pubblica, è meramente facoltativa per le emittenti private, nel senso che queste possono anche decidere di non mettere a disposizione alcuno spazio (art. 3, co. 2). Disposizioni particolari vengono dettate per le emittenti radiofoniche e televisive locali (art. 11 bis-septies, come introdotti dall’art. 1 della l. 313/2003). Per quanto riguarda il settore della radiotelevisione privata, sono previsti in capo all’Autorità garante delle telecomunicazioni poteri di tipo normativo e sanzionatorio, mentre, per quanto riguarda la concessionaria pubblica, è competente la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (art. 2, co. 5; 3, co. 8; 4, co. 2, 3, e 11; 5, co. 1; 8, co. 2; 10 e 11 quinques).