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Patti successori

Enciclopedia on line
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I patti successori sono negozi giuridici inter vivos con i quali si dispone di una successione a causa di morte non ancora aperta. Si distinguono tre tipologie di patti successori: istitutivi, ovvero le convenzioni con cui un soggetto dispone della propria successione; dispositivi, ovvero gli atti con i quali un soggetto dispone dei diritti che gli possono spettare da una successione altrui non ancora aperta; rinunziativi (o abdicativi), ovvero gli atti con cui un soggetto rinunzia ai diritti che gli possono spettare da una successione altrui non ancora aperta. Nel nostro ordinamento i patti successori sono, in ogni caso, nulli ex art. 458 c.c. Le ragioni di questo divieto sono generalmente individuate nella esclusività del testamento, atto unilaterale sempre revocabile, come negozio idoneo a disporre della propria successione, e nella tradizionale repulsione dell’ordinamento per negozi che abbiano ad oggetto la successione di altre persone ancora in vita. Il principio contenuto nell’art. 458 non si applica, per espressa disposizione del legislatore, al patto di famiglia, istituto introdotto nel nostro ordinamento con la l. 14 febbraio 2006, n. 55 e disciplinato dagli artt. 768 bis ss. c.c.

Voci correlate

Contratto

Erede e eredità

Patto di famiglia

Successione a causa di morte

Approfondimenti di attualità

Il divieto di patti successori nella più recente giurisprudenza di merito di Dario Farace

Vedi anche
Patto di famiglia Il patto di famiglia è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla l. n. 55/2006, che nel dettarne la disciplina ha modificato il testo dell’art. 458 c.c. e inserito i nuovi artt. 768 bis ss. c.c. Con questo contratto, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto ... Successione a causa di morte Successione a causa di morte Molto in generale, il termine successione indica un fenomeno squisitamente giuridico per il quale un soggetto subentra ad altro soggetto in un complesso di rapporti giuridici patrimoniali ovvero in un rapporto giuridico patrimoniale singolo, restando oggettivamente inalterata ... contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. 1. Diritto civile Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, ... Legato Il legato è una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario (legatario) diritti patrimoniali determinati e non la totalità del patrimonio ereditario ovvero una quota dello stesso (v. l’art. 588 c.c.). Si parla di legato anche in riferimento a diritti determinati la cui costituzione ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE
  • PATTO DI FAMIGLIA
  • NEGOZI GIURIDICI
  • GIURISPRUDENZA
Vocabolario
successòrio
successorio successòrio agg. [dal lat. tardo successorius «che riguarda la successione ereditaria»]. – Relativo a successione ereditaria: imposta s., lo stesso che imposta sulle successioni (v. successione, n. 1 b). In partic., patto s.,...
patta¹
patta1 patta1 s. f. [prob. lat. pacta, plur. di pactum «patto»]. – Risultato pari, punteggio pari, nel gioco degli scacchi, della dama, delle carte o in altri giochi; solo in determinate locuz.: far patta, esser patta (e spesso rafforzato,...
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