I patti successori sono negozi giuridici inter vivos con i quali si dispone di una successione a causa di morte non ancora aperta. Si distinguono tre tipologie di patti successori: istitutivi, ovvero le convenzioni con cui un soggetto dispone della propria successione; dispositivi, ovvero gli atti con i quali un soggetto dispone dei diritti che gli possono spettare da una successione altrui non ancora aperta; rinunziativi (o abdicativi), ovvero gli atti con cui un soggetto rinunzia ai diritti che gli possono spettare da una successione altrui non ancora aperta. Nel nostro ordinamento i patti successori sono, in ogni caso, nulli ex art. 458 c.c. Le ragioni di questo divieto sono generalmente individuate nella esclusività del testamento, atto unilaterale sempre revocabile, come negozio idoneo a disporre della propria successione, e nella tradizionale repulsione dell’ordinamento per negozi che abbiano ad oggetto la successione di altre persone ancora in vita. Il principio contenuto nell’art. 458 non si applica, per espressa disposizione del legislatore, al patto di famiglia, istituto introdotto nel nostro ordinamento con la l. 14 febbraio 2006, n. 55 e disciplinato dagli artt. 768 bis ss. c.c.
Il divieto di patti successori nella più recente giurisprudenza di merito di Dario Farace