I “principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili” sono indicati tra le fonti del diritto internazionale nell’art. 38, lett. c), dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, che li elenca dopo le norme convenzionali (Trattati) e le norme consuetudinarie (Consuetudine. Diritto internazionale).
Affinché un principio generale di diritto interno sia applicabile nell’ordinamento internazionale, occorre che esso sia presente nella maggioranza degli ordinamenti degli Stati (l’espressione “nazioni civili” dovendosi ormai considerare anacronistica) e che, inoltre, sia considerato dagli Stati stessi come principio applicabile anche sul piano internazionale.
Si tratta di una fonte utilizzabile qualora la Corte non rinvenga norme di origine convenzionale o consuetudinaria applicabili al caso di specie; essi costituiscono pertanto una fonte sussidiaria. In genere, l’esistenza dei principi in questione è rilevata dalla giurisprudenza internazionale. Ne sono esempi il principio della terzietà del giudice, il principio ne bis in idem (per il quale una persona non può essere giudicata due volte per uno stesso fatto), il principio in base al quale non si è tenuti ad adempiere un obbligo nei confronti della controparte inadempiente (inadimplenti non est adimplendum), etc.
I principi generali di diritto applicabili anche nell’ordinamento internazionale non vanno confusi con i principi generali del diritto internazionale, espressione con cui si fa riferimento a norme internazionali non scritte di natura consuetudinaria.