I mezzi di prova utilizzabili in un processo (testimonianze, ispezioni, sopralluoghi, etc.) sono sottoposti, in linea di principio, alla stessa legge che disciplina il processo. Questa è generalmente, secondo il diritto internazionale privato, la legge del luogo in cui il processo si svolge, anche quando il processo presenti elementi di estraneità rispetto all’ordinamento dello Stato del foro.
Il criterio della lex fori quale legge regolatrice del processo è espressamente accolto nell’ordinamento italiano dalla legge 218/1995, di riforma del sistema di diritto internazionale privato (Processo. Diritto internazionale privato). La maggioranza della dottrina ne trae la conseguenza che anche la legge regolatrice dei mezzi di prova (non espressamente menzionati nella l. 218/1995) sia la legge italiana; per alcuni autori non si tratterebbe tuttavia di un’applicazione necessaria, in quanto i mezzi di prova possono essere disciplinati anche dalla legge applicabile al fatto da provare e, in particolare, le questioni relative all’onere della prova e all’ammissibilità della prova possono essere disciplinate dalla legge regolatrice del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (matrimonio, contratto, e così via), anche quando essa sia una legge straniera.
Processo. Diritto internazionale privato
Prova. Diritto processuale civile