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Rapporti di lavoro con le sedi diplomatiche

Enciclopedia on line
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A questi rapporti di lavoro si applica la legislazione del luogo di occupazione. I lavoratori, dunque, sono sottoposti alla disciplina lavoristica dello Stato presso cui le proprie rappresentanze sono accreditate. Tuttavia, se sono cittadini dello Stato in cui si trovano le rappresentanze o dello Stato a cui esse appartengono, possono optare per la legislazione dello Stato di cui sono cittadini. Tale opzione, deve essere effettuata, la prima volta, entro 3 mesi dall’assunzione, in seguito alla fine di ogni anno. In Italia tale rapporto è compiutamente regolamentato dalla disciplina emanata dal Ministero del Lavoro (in data 11 aprile 2007). Tale disciplina contiene le normative di lavoro vigenti in Italia, in base alla legislazione e alla contrattazione collettiva di diritto pubblico e privato, e regola in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le ambasciate, i consolati, le legazioni, gli istituti culturali, gli organismi internazionali e il relativo personale dipendente. Per tutto il periodo della sua validità, la disciplina è un complesso normativo unitario e inscindibile e sostituisce a ogni effetto le norme di eventuali discipline, accordi speciali, usi e consuetudini dei rapporti di lavoro fra le sedi diplomatiche e il relativo personale dipendente, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto. Per quanto non esplicitamente previsto, invece, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. L’assunzione del personale deve essere effettuata secondo le norme di legge in vigore. Il sistema di classificazione del personale si articola, invece, su 3 aree professionali, all’interno di ciascuna delle quali sono compresi profili professionali collocati su posizioni economiche diverse, in base ai differenti gradi di complessità delle mansioni e funzioni. Ai lavoratori in servizio, alla data dell’entrata in vigore della presente disciplina di lavoro, vengono mantenute le condizioni di miglior favore in atto. Per quanto riguarda la tutela previdenziale e assistenziale (INPS, ASL e INAIL), sono garantiti tutti i diritti previsti dalla legislazione italiana e dalle convenzioni internazionali. La risoluzione del rapporto di lavoro avviene nelle ipotesi e con le modalità di cui agli art. 2118 e 2119 c.c. I lavoratori, eletti negli organismi sindacali, sono da considerarsi rappresentanti sindacali e come tali sono tutelati dalla presente normativa e dalla l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). I datori di lavoro sono tenuti all’osservanza delle misure generali di tutela della salute per la sicurezza durante il lavoro, secondo quanto previsto dal d. legisl. 626/1994 e dalle altre disposizioni di legge in materia.

Voci correlate

Statuto dei lavoratori

Contratti collettivi del pubblico impiego

Vedi anche
Statuto dei lavoratori È il nome con cui è nota la Statuto dei lavoratori n. 300/1970, contenente «norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». In materia di lavoro è, senza dubbio, la fonte normativa più importante ... diritto pùbblico pùbblico, diritto Complesso delle norme che regolano l'organizzazione e la funzione dello Stato o, in genere, degli enti forniti di sovranità. Il pubblico, dirittopubblico, diritto si suddivide in diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto finanziario, diritto penale ecc. Anche la disciplina ... Il lavoro subordinato L’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che «si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore». L’art. 2104, co. 2, c.c. conferma, con ulteriore forza, che il ... Contratti collettivi di lavoro Accordi tra uno o più datori di lavoro e una o più organizzazioni di lavoratori, volti a stabilire il trattamento minimo garantito a questi ultimi e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro stipulati sul territorio nazionale. A tal fine si distingue ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
  • STATUTO DEI LAVORATORI
  • USI E CONSUETUDINI
  • DIRITTO PUBBLICO
  • ITALIA
Vocabolario
lavóro
lavoro lavóro s. m. [der. di lavorare]. – 1. a. In senso lato, qualsiasi esplicazione di energia (umana, animale, meccanica) volta a un fine determinato: il l. dell’uomo, dei buoi, di un cavallo, di una macchina, del computer; l. muscolare,...
ammazza-lavoro
ammazza-lavoro (ammazza lavoro), agg. inv. Che determina la contrazione dell’offerta di lavoro. ◆ Per ora segnali sparsi arrivano dal Parlamento. Oreste Tofani (An), relatore di maggioranza sulla riforma del mercato del lavoro, dice che...
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