Con il d. lgs. n. 74/2000 è stata introdotta una nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Per evitare al giudice penale di procedere all’accertamento dell’imponibile e dell’imposta evasa, la disciplina previgente prevedeva la repressione dei soli reati cosiddetti prodromici, ovvero delle fattispecie criminose propedeutiche a una successiva evasione. Obiettivo della nuova normativa è, invece, la repressione di comportamenti direttamente lesivi di interessi fiscali. Tra le principali figure criminose si afferma il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2) che consiste nella redazione di una dichiarazione non veritiera, sottesa da un impianto contabile o documentale idoneo a intralciare l’attività di accertamento dell’amministrazione. Il reato si consuma quando fatture o altri documenti posti in essere per operazioni inesistenti vengono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono tenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Dichiarazione fraudolenta mediante artifici. - Commette tale reato di chiunque, con mezzi fraudolenti, al fine di evadere l’IVA o le imposte sui redditi, indichi nella dichiarazione annuale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano alcune condizioni previste dalla norma, quale l’evasione superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 77.468,53 euro (art. 3).
Il delitto di dichiarazione infedele. - (art. 4) è commesso da chiunque, anche se non obbligato alla tenuta della contabilità, al fine di evadere l’IVA e le imposte sui redditi, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. Per la consumazione del reato occorre che si verifichino le condizioni indicate dalla norma.
Omessa dichiarazione. - Reato commesso da chiunque, al fine di evadere l’IVA o le imposte sui redditi, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l’imposta evasa è superiore, rispetto a taluno dei singoli tributi, a 77.468,53 euro (art. 5).