Nel diritto processuale civile, il mezzo di impugnazione previsto dalla legge in via generale contro i provvedimenti giurisdizionali diversi dalla sentenza (Ordinanza. Diritto processuale civile; Decreto. Diritto processuale civile).
Nel codice di procedura civile non vi è una disciplina unitaria dell’istituto del reclamo, che viene trattato in ambiti tra loro assai diversi. L’art. 178, 2° co., c.p.c. prevede che l’ordinanza del giudice istruttore che non opera in funzione di giudice unico, quando dichiara la estinzione del processo, sia impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio; sempre in tema di estinzione, l’art. 630 c.p.c. stabilisce inoltre che contro l’ordinanza che dichiara la estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di 20 giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza; l’art. 179 c.p.c. contempla la diversa ipotesi del reclamo avverso i provvedimenti che hanno irrogato una pena pecuniaria in assenza dell’interessato, reclamo che quest’ultimo può proporre con ricorso davanti allo stesso giudice che l’ha pronunciata nel termine perentorio di tre giorni dalla notifica; l’art. 534 ter c.p.c., in tema di esecuzione forzata, prevede che le parti e gli interessati possano proporre reclamo avverso gli atti del professionista delegato e il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione provvede su istanza del professionista in ordine alle difficoltà insorte.
Oltre a queste fattispecie (cui si possono aggiungere ancora quelle indicate, per esempio, agli art. 708, 4° co., e all’art. 703, 3° co., c.p.c.), vi è poi il reclamo cautelare, che costituisce senza dubbio la figura più rilevante; ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.
Il reclamo è infine il mezzo di impugnazione tipico avverso il provvedimento messo al termine del procedimento in camera di consiglio (art. 739 c.p.c.).
Impugnazioni. Diritto processuale civile
Procedimento in camera di consiglio