Modo di estinzione dell’obbligazione per cui il creditore non pretende più l’adempimento da parte del debitore. Si tratta di un negozio unilaterale recettizio: il consenso del debitore è requisito dell’efficacia, non della validità di esso. Si distingue la remissione espressa, mediante apposita dichiarazione di volontà, da quella tacita, mediante restituzione del titolo originale del credito. La restituzione della copia, spedita in forma esecutiva, del titolo del credito in forma pubblica costituisce, però, solo una presunzione iuris tantum di liberazione, e può essere esclusa da prova contraria (art. 1237 c.c.). In caso di obbligazione solidale, la remissione tacita opera estinzione totale del rapporto; quella espressa estingue totalmente l’obbligazione solidale passiva (salvo diversa volontà del creditore), e opera parzialmente, se vi sia solidarietà attiva (art. 1301 c.c.). In caso di obbligazione fideiussoria, la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori; accordata a un solo fideiussore, libera gli altri per la parte di questo (salvo consenso di tutti a rimanere obbligati per l’intero). Se l’obbligazione è indivisibile, la remissione da parte di uno dei creditori non libera il debitore verso gli altri creditori, i quali però possono domandare la prestazione indivisibile solo addebitandosi o rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione (art. 1320 c.c.). La remissione può avere il suo titolo anche nel contratto, e in tal caso è qualificata dalla dottrina come donazione liberatoria.