Documento contabile che si compone del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio, in cui sono dimostrati e riassunti i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale realizzata dalle amministrazioni dello Stato nell’anno precedente a quello in cui è predisposto.
Il conto del bilancio registra le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione ed è costruito sulla base della classificazione incrociata per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base. Comprende: le entrate e le spese di competenza dell’anno; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio; il conto dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo. Il conto generale del patrimonio indica: le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa; la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
Per l’analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonché gli indici di redditività della gestione stessa.
La disciplina del Rendiconto è contenuta principalmente nell’art. 81, co. 1, della Costituzione, che prevede che il Parlamento approvi il Rendiconto presentato dal governo, nonché nella l. n. 468/1978 (art. 21-24) e nel d.lgs. n. 279/1997 (art. 13 e 14).
L’iter di formazione del Rendiconto si articola nelle seguenti fasi: ciascun ministero, al termine dell’esercizio finanziario, redige il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione e li trasmette al ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 aprile dell’anno successivo; il Ministro dell’Economia e delle finanze, entro il 31 maggio, invia il Rendiconto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione; la Corte dei conti confronta i risultati delle entrate e delle spese con le previsioni contenute nella legge di approvazione del bilancio di previsione e delibera sul Rendiconto a Sezioni riunite; in seguito alla restituzione del documento al ministero dell’Economia e delle finanze, quest’ultimo, entro il mese di giugno, lo presenta al Parlamento per l’approvazione di un apposito disegno di legge, che rende definitivo e irrevocabile il contenuto del Rendiconto.