La finanza pubblica comprende l’insieme delle attività con cui Stato, Regioni ed enti locali reperiscono le entrate necessarie a sostenere la spesa per l’erogazione dei servizi alla collettività (sanità, trasporti, scuola, pensioni). I mezzi finanziari possono derivare dai proventi dell’amministrazione del patrimonio statale (opere d’arte, sfruttamento beni demaniali, affitto di beni patrimoniali) o dalle entrate tributarie. Sul versante delle spese pubbliche vanno annoverate le erogazioni di spese per servizi gratuiti o semigratuiti per fini sociali o economici, i pagamenti per interessi, i rimborsi, nonché l’acquisto di titoli relativi alle operazioni di debito pubblico. Fra le entrate rientrano invece i tributi a carattere generale e quelli speciali - raccolti in relazione a particolari benefici goduti dal contribuente - e tariffe e tasse derivanti da operazioni di mercato. Mediante la gestione delle entrate percepite, lo Stato svolge un’azione di stabilizzazione dei prezzi e dell’occupazione e di compensazione e redistribuzione del reddito (attraverso, per esempio, le erogazioni integrative al sistema pensionistico e il finanziamento del servizio sanitario nazionale).
La finanza statale o pubblica può distinguersi in finanza fiscale ed finanza extrafiscale, a seconda che si limiti a prelevare dal reddito nazionale le quote sufficienti a coprire le spese ritenute necessarie o si proponga il raggiungimento diretto dei fini dello Stato, considerato nella pienezza della sua personalità e dei suoi compiti attinenti alla politica economica sociale e demografica e all’ordine pubblico; si parla anche di finanza neutrale, in contrapposto a finanza funzionale o finanza fiscal policy, qualora lo Stato si limiti a prelevare tributi per poter svolgere la sua attività, o si valga invece espressamente dello strumento fiscale oltre che per soddisfare i bisogni pubblici, anche per correggere la distribuzione della ricchezza nazionale e per influire sulla situazione economica stabilizzandola, evitando pericoli d’inflazione, o promuovendo lo sviluppo del reddito nazionale. Si può distinguere inoltre la finanza fordinaria (attività connessa alle entrate e spese ordinarie) da quella finanza straordinaria (ricorso al debito pubblico, all’emissione di carta moneta, a tributi straordinari, all’alienazione di beni patrimoniali ecc., al fine di fronteggiare spese straordinarie).
La finanza locale. - L’art. 119 della Costituzione prevede l’autonomia finanziaria regionale e degli enti locali, che è regolata da disposizioni di natura mista, in base a principi di autosufficienza e autonomia finanziaria e a principi di equiparazione e interventismo statale. Sei sono i principi fondanti: l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa; il potere di stabilire e applicare tributi; la creazione statale, senza vincoli di destinazione, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale pro capite; l’attribuzione di risorse statali aggiuntive per enti e per scopi determinati; il ricorso all’indebitamento per finanziare spese di investimento; l’autosufficienza delle risorse percepite destinate a finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite. Fino alle pronunce della Corte Costituzionale (sent. 296/2003 e 297/2003) il primo aspetto suscitava ampio dibattito, poiché si riteneva possibile che le Regioni istituissero tributi propri, diversi da quelli previsti dalle leggi statali. Oggi questa ipotesi deve restringersi alla sola possibilità di stabilire l’entità delle aliquote relative a imposte istituite dallo Stato, e sempre entro limiti individuati dalla legge statale. In conclusione, il sistema appare oggi contraddittorio. Infatti, pur essendo riconosciuta alle Regioni dalle norme costituzionali (art. 116, co. 3, e art. 118, co. 1) una marcata autonomia finanziaria, con l’articolo 119 viene conferito allo Stato un potere notevolmente condizionante sulla finanza regionale e locale, in modo particolare nei periodi di crisi economica, quando le entrate locali tendono a ridursi in parallelo alla diminuzione dei trasferimenti di bilancio.*
Rendiconto generale dello Stato