Insieme vegetale appartenente al taxon botanico del più basso grado conosciuto, distinto da ogni altro insieme per alcuni caratteri specifici, di natura estetica od organolettica. Detto anche varietà vegetale, può essere tutelato, là dove dotato dei requisiti di novità, distintività, omogeneità e stabilità, per mezzo di privativa. La varietà è nuova se il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto della raccolta della varietà non è stato sfruttato nel territorio nazionale o all’estero, rispettivamente, da più di un anno o di 4 (6 per gli alberi e le viti) dal deposito della domanda di privativa. È distinto se nettamente diverso da quelli notoriamente conosciuti, mentre è omogeneo e stabile se costante nelle proprie caratteristiche al termine di ogni ciclo riproduttivo.
Il soggetto legittimato a richiedere la tutela è detto costitutore, e può scegliere se proteggere il r. a livello nazionale (art. 100-116 d. legisl. 30/2005), comunitario (reg. 2100/94/CE) o internazionale (la convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, o Convenzione UPOV). Con il rilascio della privativa il costitutore acquisisce il diritto di poter impedire ai terzi qualsiasi atto di sfruttamento commerciale in relazione sia al materiale riproduttivo o moltiplicativo, sia al prodotto della raccolta del r., comprese le piante intere o loro parti. Tale diritto dura al massimo 20 anni (25 per la tutela comunitaria), o 30 per gli alberi e le viti. Dal momento in cui la domanda di privativa è resa accessibile al pubblico e fino al rilascio di questa, il costitutore può, pertanto, pretendere solo un’equa remunerazione da parte dei terzi utilizzatori. Condizione perché la tutela sia concessa è che il costitutore assegni al r. una denominazione varietale, destinata a essere la sua designazione generica, anche dopo la scadenza della privativa. Tale denominazione può essere riportata nel commercio al fianco di un marchio d’impresa, ma non può mai coincidere o confondersi con questo.