Spazio in cui si svolge la navigazione aerea. In base all’art. 1 della Convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, la sovranità dello Stato si estende allo spazio atmosferico sovrastante il suo territorio, compreso il mare territoriale. Tali diritti sovrani non si estendono invece allo spazio sovrastante l’alto mare e gli spazi inappropriabili.
Non vi sono modalità concordate tra gli Stati sulla delimitazione dello spazio atmosferico; mentre in senso orizzontale la sovranità dello Stato trova un limite nello spazio sottoposto alla sovranità di un altro Stato territoriale confinante, in senso verticale, non esiste una precisa delimitazione. Per ragioni pratiche, si assume tuttavia che il limite estremo dello spazio atmosferico è rappresentato dall’altezza massima che può essere raggiunta da un aeromobile in volo.
Regime dello spazio atmosferico. - L’attraversamento dello spazio di uno Stato è soggetto al consenso e all’autorizzazione di quest’ultimo. Lo Stato territoriale può regolare, mediante la conclusione di specifici accordi internazionali, il passaggio nel proprio spazio, consentendo o impedendo l’ingresso ad aerei di altri Stati.
Nello spazio sovrastante l’alto mare e altri spazi internazionalizzati vige invece libertà di sorvolo, sebbene sia invalsa la prassi da parte degli Stati costieri di definire delle ‘zone di identificazione’. Gli aerei che entrano in dette zone e che sono diretti verso le coste hanno l’obbligo di sottoporsi all’identificazione, alla localizzazione e ad altre misure di controllo. In tale spazio aereo, la libertà di sorvolo può subire delle limitazioni dettate da esigenze di difesa dello Stato territoriale.
Organizzazione dell’aviazione civile internazionale