taglione diritto Pena comune a tutti i popoli antichi, consistente nell’infliggere all’autore di una lesione personale un’uguale lesione. Già conosciuta nel codice di Hammurabi (18° sec. a.C.) e in alcune precedenti raccolte di leggi sumero-accadiche, nelle quali vige il sistema della compensazione in denaro, costituisce estrinsecazione di un principio di uguaglianza di retribuzione. È legge ripetutamente formulata nella Bibbia e appunto con le parole della Bibbia «occhio per occhio, dente per dente» essa è più comunemente indicata per quanto la sua definizione giuridicamente precisa si trovi nella frase «si farà a lui come egli ha fatto all’altro ... gli si farà la stessa lesione che egli ha fatta all’altro». Nell’interpretazione rabbinica di questa norma non vi è sanzione fisica (eccettuati alcuni casi di omicidio volontario), ma si applica una pena pecuniaria correlata al danno provocato. Nel diritto romano un versetto delle XII Tavole commina la pena del t. per il membrum ruptum, cioè secondo la comune opinione, per quelle lesioni gravi che comportano la perdita di un senso, o di un organo o dell’uso di questo. Ma già per la stessa legge delle XII Tavole il t. può essere evitato mediante composizione pecuniaria; in seguito la composizione divenne obbligatoria e verso il 2° sec. a.C. il t. non esisteva più a Roma, pur non essendo stato mai formalmente abolito.
Anche nell’antico diritto germanico il t. doveva essere presente, ma in epoca storica, nelle leggi scritte dei popoli germanici altomedievali, è di fatto inesistente. Negli statuti italiani, nei quali era molto diffusa, la pena del t. era in genere comminata per le lesioni personali più gravi, quali mutilazioni, storpiamento, indebolimento di un organo. L’istituto sembra essere durato più a lungo in Sardegna, dove fu abolito con una prammatica del 1593. Ancora qualche traccia però se ne trova nelle Costituzioni modenesi (1771) e nella Nuova legislazione criminale toscana (1786). tecnica Nelle costruzioni idrauliche, struttura muraria di fondazione di notevole profondità, atta a costituire un saldo immorsamento delle strutture soprastanti nel terreno di fondazione. In particolare, nel caso delle dighe di ritenuta, il t. è un vero e proprio diaframma murario di tenuta, per lo più spostato dalla parte del paramento a monte della diga.