Nel diritto del lavoro gli usi sono considerati fonti sussidiarie, in quanto operano in mancanza di una disciplina legislativa, tuttavia con deroga rispetto al sistema dei principi generali codificato con l’art. 8 delle preleggi del codice civile. L’art. 2078 c.c. precisa che il rapporto di lavoro è regolato in primo luogo dalle norme di legge, quindi dal contratto collettivo e, solo in mancanza di entrambe queste fonti, dagli usi. La norma riconosce, però, l’operatività e, conseguentemente la prevalenza, degli usi maggiormente favorevoli rispetto alle norme dispositive di legge regolanti la stessa materia. Gli elementi dell’uso normativo sono: uno di tipo esteriore, consistente nella ripetizione costante di un determinato comportamento (cosiddetta diuturnitas); l’altro di carattere psicologico, determinato dalla convinzione di osservare e rispettare, adottando quel comportamento, una norma giuridica (opinio iuris ac necessiatis). Gli usi, inoltre, avendo le caratteristiche proprie della norma giuridica, devono rivestire il carattere della generalità e astrattezza, anche se operanti in una zona determinata. Una tipologia di usi che differisce da quella normativa è l’uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo. Pertanto, ai fini della sua operatività, presuppone non una semplice reiterazione di comportamenti, ma uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo. Si tratta, in altri termini, della sussistenza di una prassi generalizzata, che si realizza attraverso la reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente, e non in esecuzione di un obbligo, a differenza degli usi normativi, i quali si risolvono, per i dipendenti, in una attribuzione generalizzata di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindersi dalla rilevanza dell’assetto normativo positivo in cui lo stesso si è manifestato.
Contratti collettivi di lavoro