Intervallo di riposo, di uno o più giorni, che, nella ricorrenza di una festività o per altra circostanza, viene concesso agli studenti e agli impiegati, mentre le scuole e gli uffici rimangono chiusi. Al plur., le v., periodo di più giorni (come le v. natalizie o di Natale e le v. pasquali o di Pasqua) o anche di più mesi (come le v. estive) durante il quale le scuole restano chiuse; quando non siano determinate, s'intende per lo più le v. estive: l'inizio delle v., alla fine dell'anno scolastico. V. intelligenti, locuz. di recente introduzione per indicare il tipo di vacanze nelle quali il riposo si concilia con attività di svago culturale. V. bianca, v. sulla neve, che se della durata di una settimana è definita anche settimana bianca. V. sostenibile, v. che tende a armonizzare momenti di riposo, di divertimento e di scoperta di località nuove con la conoscenza e il rispetto dell’ecosistema. Nel parlamento e in altre assemblee, periodo durante il quale sono sospese le sedute.
I giorni di v. negli istituti e scuole di stato, pareggiate e legalmente riconosciute, sono precisati dal calendario scolastico che disciplina lo svolgimento dell'intero anno di scuola. Le v. estive coincidono con il periodo intercorrente tra la fine delle lezioni previste dal calendario e l'inizio del nuovo anno scolastico; in tale periodo si svolgono però, quando previste, le operazioni di esame. Durante le v. dev'essere fruito il mese di congedo ordinario cui hanno diritto gli insegnanti, i quali, per il resto, continuano a essere considerati in servizio, sicché a essi possono essere richieste legittimamente prestazioni inerenti alle loro funzioni nel restante periodo di sospensione delle lezioni.