Il termine vaglia risale alla fine del 18° sec. quando, in Lombardia, vennero così definiti speciali certificati di credito fruttiferi, rilasciati dalla cassa militare ai fornitori dell’esercito austriaco, che potevano essere commerciati e dopo un dato termine versati alle casse pubbliche in pagamento di qualsiasi debito verso lo Stato.
Il vaglia postale o telegrafico è un titolo di credito garantito, il cui importo deve essere interamente versato agli uffici postali nel momento stesso della sua emissione; esso consente il trasferimento di fondi, mediante il servizio postale, attraverso la consegna del documento al beneficiario. L’ufficio di emissione emette il vaglia postale sul quale, a cura del richiedente (mittente), vanno indicati il nome o la ragione sociale del beneficiario (destinatario) e l’ufficio presso il quale il pagamento deve essere effettuato (ufficio di destinazione); quest’ultimo provvede alla consegna del vaglia al destinatario nel luogo indicato nel titolo. Il beneficiario, una volta in possesso del titolo, può riscuoterlo in contanti presso qualsiasi ufficio postale o mediante versamento su conto corrente, o può cederlo mediante girata, salvo che sia stato emesso con la clausola di non trasferibilità, obbligatoria per vaglia di importo superiore ai 5,000 euro.
Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive se non viene rimborsato agli aventi diritto che ne facciano reclamo entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione. Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all’assegno circolare. Sono, inoltre, previsti vaglia di servizio, emessi nell’interesse dell’amministrazione postale per la trasmissione di fondi relativi ai servizi cui le Poste provvedono, o per il pagamento di somme da queste dovute a terzi; vaglia internazionali, usati per il pagamento di somme all’estero; vaglia speciali per tasse e concessioni che possono essere emessi esclusivamente a favore dei procuratori del registro.
Assegno e altri titoli bancari