Materiale vivente (di solito allo stato quiescente o a sviluppo adeguatamente monitorato), prelevato da un campione di individui di specie animali, vegetali, funghi e altri microrganismi, e conservato in situ, ossia nell’ambiente originario secondo i meccanismi naturali di riproduzione, o ex situ, in apposite strutture che permettono la conservazione nel lungo periodo, denominate banche genetiche (gene banks) o banche del germoplasma. Nel loro insieme le a. costituiscono le collezioni di risorse genetiche agrarie.
Le banche genetiche possono essere istituzionali (per es., dipartimenti universitari, istituti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, che conservano solo il materiale genetico che serve per lo sviluppo dei loro programmi di ricerca), nazionali (come l’Istituto del germoplasma del CNR, che ha collezionato migliaia di a. per le specie agrarie erbacee, tra le quali cereali e fabacee) e internazionali (rete degli IARC, International Agricultural Research Centers, e degli istituti del CGIAR, Consultative Group on International Agricultural Research). Secondo computi della FAO, oltre 6 milioni di a. vengono conservate in 1308 banche genetiche dislocate in 77 nazioni. Tuttavia, sempre secondo la FAO, nel corso del 20° sec. è scomparso il 75% delle varietà locali di molte specie agricole. Per le specie vegetali, l’introduzione nella banca genetica di a. di varietà locali, varietà obsolete, cultivar ed ecotipi di specie selvatiche geneticamente affini a quelle coltivate ne assicura la salvaguardia, la moltiplicazione e la disponibilità per ibridazioni e selezione di future varietà innovative.
Modo di acquisto della proprietà a titolo originario (artt. 934-938 c.c.), in forza del quale qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salve le eccezioni disposte dalla legge e salvo che risulti diversamente dal titolo. Una delle eccezioni più importanti è quella prevista dall’art. 938 c.c., denominata usualmente a. invertita.
Accessione invertita. - In questa fattispecie se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria può attribuire al costruttore la proprietà sia dell’edificio sia del suolo occupato, ma in questo caso il costruttore deve pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.