Per annullamento si intende uno dei modi di cessazione di efficacia di un atto normativo. L’annullamento si distingue dall’abrogazione, perché mentre il primo opera retroattivamente (ex tunc: l’atto annullato si considera come se non fosse mai entrato in vigore), la seconda, stante il principio generale di irretroattività delle leggi (art. 11 disp. prel. c.c.), opera in linea di principio ex nunc (l’atto normativo abrogato continua ad applicarsi ai rapporti giuridici sorti prima della sua abrogazione). L’annullamento di un atto normativo può aversi in due ipotesi: nel caso di fonti primarie, con una sentenza della Corte costituzionale che ne dichiari, ex artt. 134 e 136 Cost., l’illegittimità costituzionale e, nel caso di fonti secondarie, ad opera degli organi di giustizia amministrativa (T.A.R. e Consiglio di Stato).
Sotto l’aspetto dell’efficacia, le sentenze della Corte costituzionale italiana si distinguono da quelle della Corte di giustizia costituzionale austriaca, le cui decisioni operano solamente ex nunc (art. 140 Cost. Austria 1920) e da quelle del Tribunale costituzionale federale tedesco, le cui pronunce comportano, invece, la nullità della legge censurata (artt. 31 e 76 ss. Legge fondamentale Germania 1949). È vero, però, che questa distinzione tende ad attenuarsi sul piano pratico, in virtù degli strumenti che i giudici costituzionali hanno a disposizione al fine di graduare gli effetti delle loro pronunce (sentenze di incostituzionalità sopravvenuta della Corte costituzionale italiana, Fristsetzung del giudice costituzionale austriaco o tedesco ecc.). L’efficacia retroattiva delle decisioni della Corte costituzionale italiana incontra comunque un limite generale nei rapporti esauriti, cioè quei rapporti su cui è intervenuta una sentenza passata in giudicato, ovvero la prescrizione o la decadenza. Un’eccezione al limite della retroattività è rappresentato dalle sentenze penali di condanna: se una sentenza di condanna è stata pronunciata in base a una disposizione o a una norma (Disposizione e norma) dichiarata incostituzionale, ne cessano immediatamente l’esecuzione e gli effetti penali, anche se passata in giudicato (l. n. 87/1953).