Per abrogazione si intende la cessazione di efficacia di un atto normativo. Generalmente, l’abrogazione riguarda la successione delle leggi del tempo (la legge posteriore abroga la legge anteriore incompatibile con essa), ma può riguardare anche il contrasto tra fonti di diverso grado (la fonte sovraordinata successiva abroga la fonte subordinata anteriore). L’idea moderna (meccanica) dell’abrogazione era sconosciuta al diritto romano e al diritto comune, essendo stata elaborata per la prima volta da Suarez (la legge abrogata come «mortua et mortifera»): fino a quel momento, infatti, le questioni riguardanti l’abrogazione e il diritto intertemporale erano state infatti considerate mere questioni interpretative.
Diversa dall’abrogazione è la sospensione, perché, mentre la prima ha carattere definitivo, la seconda ha carattere provvisorio e temporaneo. Diversa dall’abrogazione è altresì la deroga (o rottura), che si ha quando una norma (o una disposizione o un atto normativo) detta una disciplina diversa rispetto a una norma-principio, cioè da una norma che ha un raggio di azione maggiore e che comprenderebbe anche l’estensione della norma derogante, se non fosse assoggettata a una disciplina diversa.
La dottrina è divisa sul fatto se l’abrogazione riguardi le disposizioni o le norme (Disposizione e norma). Di abrogazione si parla anche a proposito del referendum ex art. 75 Cost., il cui scopo è proprio l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge. Fino all’entrata in funzione della Corte costituzionale, di abrogazione si è parlato anche a proposito dei contrasti tra Costituzione e leggi anteriori (Costituzione italiana), nel senso che si riteneva che la prima abrogasse le leggi anteriori incompatibili con essa (Cass. pen., sent. 7 febbraio 1948, Marcianò e al.), questione definitivamente superata dalla stessa Corte costituzionale con la sent. n. 1/1956. Di abrogazione, infatti, si parlava a proposito della concezione di giurisdizione costituzionale elaborata da Kelsen, secondo il quale l’intervento della Corte costituzionale avrebbe comportato l’abrogazione della legge non conforme alla Costituzione (concezione del giudice costituzionale come «legislatore negativo»: art. 140 Cost. Austria 1920).
Nell’ordinamento italiano, l’art. 15 disp. prel. c.c. individua tre tipi di abrogazione: espressa, quando la nuova legge indica espressamente le disposizioni e/o le norme che si intendono abrogare; tacita, quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia; implicita, quando la nuova legge ridisciplina l’intera materia.
Annullamento. Diritto costituzionale
Criteri di risoluzione delle antinomie