La malattia professionale è una patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell’ambiente di lavoro. Possono esserne responsabili molteplici agenti, alla cui azione i lavoratori sono spesso esposti senza un’adeguata informazione. I settori di attività in cui si presentano maggiormente questi rischi sono l’agricoltura, l’edilizia e tutte le lavorazioni industriali che prevedono l’impiego di agenti cancerogeni. Sia nell’industria sia in campo agricolo, infatti, si assiste all’impiego di sostanze chimiche altamente tossiche e dannose per la salute. Altri fattori di rischio sono legati all’organizzazione del lavoro – campo in cui il fattore umano ormai riveste un ruolo marginale – e si possono riassumere in: ambienti di lavoro carenti dal punto di vista igienico; ritmi di lavoro elevati e mansioni ripetitive; scarsa manutenzione degli impianti. A questi vanno aggiunti inoltre i fattori di rischio emergenti, legati principalmente alle molte tipologie di m. professionale proprie del lavoro d’ufficio. Dal punto di vista legislativo, il d.p.r. n. 1124/1965 ha introdotto in Italia un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (Infortuni sul lavoro. Diritto del lavoro) e le malattie professionali, facente capo all’INAIL, e un elenco delle malattie riconosciute con causa professionale. Questo elenco è stato aggiornato nel 1994; tra le malattie specificamente elencate dalla legge, e soggette a revisione ogni due anni, troviamo la silicosi e l’asbestosi. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale 179/1988 e 206/1988, devono considerarsi malattie professionali sia quelle elencate dalla legge (cosiddette malattie tabellate), sia quelle non espressamente indicate come tali (cosiddette malattie non tabellate). Al fine del riconoscimento dell’origine professionale della malattie, devono ricorrere alcune caratteristiche: la malattia. deve essere stata contratta a seguito dell’esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni assicurate (ai sensi del d.p.r. n. 1124/1965); deve sussistere un rapporto di causalità diretta; il lavoratore deve essere assicurato; la malattia deve essere l’effetto di una progressiva azione cagionata da fattori professionali. In caso di malattia professionale, il lavoratore deve trasmettere il relativo certificato medico al datore di lavoro, non oltre 15 giorni dalla manifestazione della malattia, a pena di decadenza del relativo indennizzo (art. 52, d.p.r. n. 1124/1965). Il datore di lavoro, deve trasmettere all’INAIL competente, entro 5 giorni, la documentazione relativa alla denuncia di malattia inoltrata dal lavoratore.