Particolare figura delittuosa del più vasto fenomeno associativo criminoso, consistente nella costituzione o nella partecipazione a un’organizzazione di persone caratterizzata da una disciplina dai tratti militari e dotata di un armamentario idoneo per il perseguimento dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato.
L’art. 306 c.p. distingue l’ipotesi della formazione della banda armata da quella della partecipazione alla stessa, stabilendo la sanzione della reclusione da cinque a quindici anni per coloro che la promuovono, costituiscono od organizzano, nonché per i capi o i sovventori, e la pena più mite della reclusione da tre a nove anni per coloro che vi partecipano soltanto.
Il delitto in esame si configura come reato di pericolo perché per la sua consumazione è sufficiente porre in essere la struttura delittuosa e non necessariamente realizzare i delitti prefissati.
Il numero di persone necessario a costituire una banda, non previamente determinato dal legislatore, deve essere tale da porre concretamente in pericolo i beni protetti, secondo un accertamento di fatto demandato al giudice di merito. Essenziale è invece l’esistenza di una struttura organizzata non necessariamente in base a una gerarchia militare, ma fondata su un vincolo di collegamento tra i suoi componenti e sulla consapevolezza di ciascun membro di agire per lo scopo comune a tutti gli altri partecipanti. È in ogni caso irrilevante che alcuni agiscano manifestamente e altri in forma occulta. L’inadeguatezza della struttura organizzativa può costituire una circostanza attenuante solo se viene a incidere sulla tenuità del pericolo posto in essere, ma non è comunque sufficiente a escludere la configurabilità del reato. Per ciò che concerne l’elemento specializzante della disponibilità delle armi, non occorre che ciascun membro sia effettivamente armato, in quanto basta la detenzione di una quantità di armi sufficiente all’obiettivo prefissato e la concreta possibilità di utilizzarle da parte degli associati. Sono considerati partecipanti alla banda armata anche i soggetti disarmati, titolari di specifiche competenze funzionali al conseguimento dello scopo comune, ma non necessariamente destinate all’uso delle armi.