Sono certificati rappresentativi dell’investimento in quote di fondi comuni di investimento emessi dalla banca depositaria in favore degli investitori partecipanti al fondo. Tali certificati possono essere nominativi o al portatore, a scelta dell’investitore. La determinazione delle caratteristiche dei certificati di investimento e del valore unitario iniziale delle quote che essi rappresentano sono stabiliti in via generale dalla Banca d’Italia, consultata la CONSOB. È opinione consolidata che siano titoli di credito, di cui in effetti possiedono le caratteristiche essenziali, trattandosi di documenti che consentono la mobilizzazione dell’investimento effettuato nel fondo attraverso la loro circolazione sul mercato e che incorporano i diritti dell’investitore derivanti dalla sua partecipazione al fondo (quali, per es., il diritto all’attività di gestione del fondo da parte della società di gestione del risparmio; il diritto ai proventi della gestione, alla liquidazione dell’investimento e alla ripartizione del fondo al termine della gestione).
Nella prassi è peraltro possibile, e frequente, che non si faccia luogo alla materiale emissione dei certificati di investimento, qualora i sottoscrittori delle quote richiedano l’emissione di un certificato cumulativo al portatore che ha la funzione di rappresentare una pluralità di quote spettanti a più partecipanti. Questa prassi consente di semplificare i costi di emissione delle quote e di ridurre i rischi connessi allo smarrimento o al furto del documento cartaceo. Al riguardo la Banca d’Italia, nel sancire con proprio regolamento l’ammissibilità del ricorso ai certificati cumulativi, ha disposto che tali certificati restino in deposito gratuito presso la banca depositaria, con rubriche distinte intestate ai singoli partecipanti. È peraltro fatto salvo il diritto di ciascun partecipante di richiedere in ogni momento l’emissione del certificato singolo, al fine di usufruire della tutela riservata ai titoli di credito.