Modo di estinzione delle obbligazioni che si verifica quando tra due soggetti intercorrano reciproci rapporti di credito e debito. Tende a evitare un doppio pagamento facendo sì che le relative pretese si estinguano sino alla concorrenza dello stesso valore. Si attua diversamente a seconda che sia legale, giudiziale o volontaria. La prima presuppone più debiti omogenei (di cose fungibili della stessa specie), liquidi (certi nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposti né a termine, né a condizione). L’effetto estintivo del rapporto obbligatorio decorre dal giorno della coesistenza dei debiti, ma, affinché esso si produca, è necessario che sia proposta l’eccezione di compensazione, non potendo il giudice rilevarla d’ufficio; se ne deve dedurre che la coesistenza di due crediti reciproci di per sé fa sorgere in testa ad entrambe le parti dei rapporti solo il potere di determinare l’estinzione dei medesimi, opponendo un’eccezione con valore costitutivo. La seconda può aver luogo, nel corso di un giudizio, ad opera del giudice, purché si tratti di debiti che, anche se non siano liquidi, siano di facile liquidazione. Viene pronunciata su eccezione della parte , che dà luogo a spostamento di competenza quando il credito opposto in compensazione è contestato e supera la competenza per valore del giudice adito (art. 35 c.p.c.). La terza avviene per volontà delle parti e prescinde dai presupposti accennati. Non sono soggetti a compensazione determinati crediti in considerazione del titolo su cui sono fondati. Così il credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; i crediti impignorabili, e così via. È infine ammessa la rinuncia preventiva alla compensazione (artt. 1241-1252 c.c.).
Compensazione delle colpe. - Principio per il quale, qualora nella produzione del fatto dannoso abbia concorso il danneggiato, il risarcimento viene proporzionato all’entità ed efficienza causale della colpa nella quale è incorso ciascuno degli autori del danno.
Compensatio lucri cum damno. - Diminuzione cui è soggetto il risarcimento, in virtù di una compensazione tra perdite e benefici, quando da un comportamento illecito derivino per chi lo subisce non soltanto conseguenze dannose, ma anche vantaggi.