La competenza amministrativa, espressamente contemplata dall’art. 97 della Costituzione, è stabilita dalla legge e non può essere derogata se non da istituti quali la delega, l’avocazione o la sostituzione.
Viene distinta per materia, per territorio, per grado e per valore economico. La competenza per materia ripartisce i compiti fra i diversi organi con riferimento all’oggetto e ammette un’ulteriore ripartizione di tipo funzionale; la competenza per territorio è data dalla ripartizione, nell’ambito di una stessa amministrazione, fra i diversi organi dei compiti relativi alle singole parti del territorio sul quale l’ente deve svolgere la propria azione; la competenza per grado è data dalla priorità gerarchica, nel senso che le funzioni più importanti (di direzione e di coordinamento) sono affidate agli organi superiori, mentre le funzioni d’esecuzione sono affidate agli organi inferiori; la competenza per valore è data invece dall’entità economica dell’oggetto.
Prima di adottare qualsiasi atto, l’organo amministrativo deve accertarsi che sussista la propria competenza. Qualora un atto sia stato emanato da un organo diverso da quello competente, all’interno della stessa amministrazione, si configura l’ipotesi di competenza incompetenza (vizio di legittimità): l’atto sarà invalido e produrrà effetti fino alla pronuncia di annullamento; se l’atto invalido è stato emanato da un organo che appartiene a un’amministrazione diversa, si configura invece l’ipotesi di competenza difetto di attribuzione. Più in particolare, la l. n. 15/2005 ha disciplinato il regime dell’invalidità degli atti amministrativi introducendo all’interno della l. n. 241/1990 una distinzione tra le ipotesi di nullità (tra le quali il difetto assoluto di attribuzione, art. 21 septies) e i casi di annullabilità del provvedimento amministrativo (tra i quali il vizio di incompetenza, art. 21 octies, su cui v. Annullabilità e annullamento. Diritto amministrativo). Un atto amministrativo perfetto in tutti i suoi elementi (contenuto, forma e fini) è comunque affetto da vizio di legittimità se viene adottato da un organo non competente; pertanto risulterà invalido e potrà essere oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo (per essere annullato) o davanti al giudice ordinario (per essere disapplicato), oppure potrà essere oggetto di ratifica da parte dell’organo istituzionalmente competente, attraverso convalida o conversione.
Annullabilità e annullamento. Diritto amministrativo
Avocazione. Diritto amministrativo
Ministro e ministero. Diritto amministrativo