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Competenza amministrativa

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La competenza amministrativa, espressamente contemplata dall’art. 97 della Costituzione, è stabilita dalla legge e non può essere derogata se non da istituti quali la delega, l’avocazione o la sostituzione.

Viene distinta per materia, per territorio, per grado e per valore economico. La competenza per materia ripartisce i compiti fra i diversi organi con riferimento all’oggetto e ammette un’ulteriore ripartizione di tipo funzionale; la competenza per territorio è data dalla ripartizione, nell’ambito di una stessa amministrazione, fra i diversi organi dei compiti relativi alle singole parti del territorio sul quale l’ente deve svolgere la propria azione; la competenza per grado è data dalla priorità gerarchica, nel senso che le funzioni più importanti (di direzione e di coordinamento) sono affidate agli organi superiori, mentre le funzioni d’esecuzione sono affidate agli organi inferiori; la competenza per valore è data invece dall’entità economica dell’oggetto.

Prima di adottare qualsiasi atto, l’organo amministrativo deve accertarsi che sussista la propria competenza. Qualora un atto sia stato emanato da un organo diverso da quello competente, all’interno della stessa amministrazione, si configura l’ipotesi di competenza incompetenza (vizio di legittimità): l’atto sarà invalido e produrrà effetti fino alla pronuncia di annullamento; se l’atto invalido è stato emanato da un organo che appartiene a un’amministrazione diversa, si configura invece l’ipotesi di competenza difetto di attribuzione. Più in particolare, la l. n. 15/2005 ha disciplinato il regime dell’invalidità degli atti amministrativi introducendo all’interno della l. n. 241/1990 una distinzione tra le ipotesi di nullità (tra le quali il difetto assoluto di attribuzione, art. 21 septies) e i casi di annullabilità del provvedimento amministrativo (tra i quali il vizio di incompetenza, art. 21 octies, su cui v. Annullabilità e annullamento. Diritto amministrativo). Un atto amministrativo perfetto in tutti i suoi elementi (contenuto, forma e fini) è comunque affetto da vizio di legittimità se viene adottato da un organo non competente; pertanto risulterà invalido e potrà essere oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo (per essere annullato) o davanti al giudice ordinario (per essere disapplicato), oppure potrà essere oggetto di ratifica da parte dell’organo istituzionalmente competente, attraverso convalida o conversione.

Voci correlate

Pubblica amministrazione

Annullabilità e annullamento. Diritto amministrativo

Avocazione. Diritto amministrativo

Delega amministrativa

Eccesso di potere

Gerarchia amministrativa

Ministro e ministero. Diritto amministrativo

Vedi anche
Annullabilità e annullamento. Diritto amministrativo Annullabilità e annullamento. Diritto amministrativo L’annullamento consegue all’anormalità di un atto amministrativo. In particolare, si usa distinguere l’annullamento su ricorso, risultante cioè dalla presentazione di un ricorso, amministrativo o giurisdizionale, l’annullamento d’ufficio, consistente ... Tribunale amministrativo regionale Organo di giurisdizione amministrativa di primo grado, competente a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi lesivi di un interesse legittimo. Ogni TAR è competente nella circoscrizione della regione cui appartiene e ha sede nel capoluogo regionale. Ciascun t. amministrativo ha un ... Organo. Diritto amministrativo Elemento e/o strumento organizzativo della persona giuridica necessario per poter divenire centro di imputazione di situazioni giuridiche: una persona giuridica agisce attraverso i propri organi. Sia gli atti posti in essere dall’organo, sia gli effetti si imputano direttamente all’ente; in tal modo ... Eccesso di potere Vizio di legittimità degli atti amministrativi che determina l’annullamento degli stessi. L’eccesso di potere è nozione complessa, frutto di un lungo percorso di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, dettata dall’esigenza di consentire al giudice (in particolare, al giudice amministrativo) di ...
Categorie
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO in Diritto
Tag
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO
  • GIUDICE AMMINISTRATIVO
  • ATTO AMMINISTRATIVO
  • ECCESSO DI POTERE
  • ANNULLABILITÀ
Vocabolario
competènte
competente competènte agg. e s. m. e f. [dal lat. compĕtens -entis, part. pres. di competĕre (v. competere) e agg.]. – 1. a. Che ha capacità o autorità di esercitare un determinato ufficio, di esprimersi su determinate questioni; in partic.,...
competènza
competenza competènza s. f. [dal lat. tardo competentia, der. di competĕre «competere»]. – 1. a. L’essere competente; idoneità e autorità di trattare, giudicare, risolvere determinate questioni. In partic., nel diritto processuale, misura...
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