È un tipo di contratto regolato dagli artt. 1737-1741 c.c., in due forme diverse: quella in cui lo spedizioniere assume l'incarico di concludere con il vettore un contratto di trasporto in nome proprio e per conto altrui; quella in cui lo spedizioniere assume in proprio - anche se con mezzi altrui - la esecuzione del trasporto (spedizioniere-vettore).
Nella prima ipotesi, il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza, che si caratterizza in funzione del particolare oggetto dell'incarico e che costituisce l'esatto parallelo, salvo la diversità dell'oggetto, del contratto di commissione. Si accoglie, cioè, nella disciplina positiva, il concetto tradizionale secondo cui la spedizione è una commissione di trasporto anziché di vendita, per cui i rapporti tra committente e spedizioniere sono regolati in base ai principi del mandato. Questa assimilazione traspare nella disciplina in concreto del rapporto. Così, l'operazione di trasporto, pur essendo compiuta in proprio dallo spedizioniere, riguarda essenzialmente il committente, a cui beneficio vanno i premî, gli abbuoni e gli altri eventuali vantaggi ottenuti e a cui carico ricadono i rischi ad essa connessi. Inoltre, nell’esecuzione dell'incarico, e cioè nella scelta della via, del mezzo e delle modalità del trasporto, lo spedizioniere deve agire in conformità delle istruzioni ricevute e, in mancanza, operare con prudente discrezionalità nel migliore interesse del committente. Lo spedizioniere ha diritto ad una provvigione nella misura stabilita dalle tariffe professionali o dagli usi, o in quella concordata con il committente; egli ha diritto inoltre al rimborso delle spese e ai compensi per le operazioni accessorie sulla base dei documenti giustificativi. L'incarico della conclusione del contratto di trasporto comprende anche l'incarico di compiere le operazioni preliminari e accessorie. L'incarico può essere revocato fin quando il contratto di trasporto con il vettore non sia stato concluso, salvo naturalmente il diritto dello spedizioniere al rimborso delle spese sostenute e ad un equo compenso.
Nella seconda ipotesi - quella dello spedizioniere-vettore - si assommano in un'unica persona le figure dello spedizioniere e del vettore. Per una tale ipotesi, la legge espressamente sancisce che lo spedizioniere assume i diritti e gli obblighi del vettore; non precisa, però, se tali diritti e obblighi si aggiungano a quelli che derivano dal contratto di spedizione o invece li assorbano, per modo che, in questa ipotesi, i rapporti tra le parti risultino regolati esclusivamente dalle norme proprie del contratto di trasporto.La prima soluzione appare tuttavia preferibile, giacché la conclusione in proprio del contratto di trasporto non elimina la figura dello spedizioniere, ma costituisce un caso di intervento del commissionario nel contratto, espressamente consentito dalla legge anche nella commissione di vendita. Permangono, pertanto, sia il diritto dello spedizioniere alla provvigione, sia gli obblighi che allo spedizioniere incombono nell’esecuzione del mandato: ad es., per quanto attiene alla scelta della via, del mezzo di trasporto, ecc.