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Domicilio. Diritto internazionale privato

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Ai sensi dell’art. 43, comma 1 del codice civile, il domicilio di una persona è il luogo in cui questa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Può indicare anche soltanto il luogo in cui la persona svolge la sua attività lavorativa. In quei rapporti e in quelle situazioni che presentano carattere di internazionalità, la nozione di domicilio indica un legame giuridicamente rilevante tra un individuo e l’ambito territoriale del sistema giuridico di uno Stato.

Secondo la legge 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il domicilio di una persona costituisce uno dei criteri di collegamento per il rinvio a un ordinamento straniero (Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato), anche se riveste, a tal fine, un ruolo secondario rispetto alla cittadinanza. Il domicilio è infatti criterio di collegamento per richiamare un ordinamento straniero solo in relazione alle seguenti fattispecie: a) ambito di efficacia della giurisdizione italiana (art. 3 l. 218); b) individuazione della legge applicabile ad apolidi o rifugiati; c) validità del testamento (art. 19); d) responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto (art. 63). Tale ultima fattispecie è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso.

Malgrado lo scarso rilievo dato nell’ordinamento italiano al criterio del domicilio, nelle Convenzioni dell’Aia del 5 ottobre 1961 e del 2 ottobre 1973, la residenza (criterio di tipo domiciliare) riveste un ruolo primario con riferimento alla protezione dei minori (Minore. Diritto internazionale privato) e alle obbligazioni di tipo alimentare (Obbligazione alimentare nel diritto di famiglia. Diritto internazionale privato).

Voci correlate

Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato

Domicilio

Vedi anche
Domicilio Il domicilio di una persona (artt. 43 c.c.) è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; si parla in questo caso di domicilio generale. Un soggetto può, tuttavia, scegliere anche diversi domicili per il compimento di determinati atti o lo svolgimento di specifiche ... Diritto internazionale privato L’insieme delle regole e dei principi volti a disciplinare i rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto a un determinato ordinamento statale, mediante rinvio all’ordinamento di un altro Stato. Il diritto internazionale privato è quindi una parte dell’ordinamento interno ... residenza Il luogo dove si fissa la propria dimora. Può essere mutata liberamente, e anzi la libertà di fissare la residenza nel luogo che ciascuno ritenga più conveniente può ritenersi compresa nella libertà di circolazione e soggiorno, garantita dall’articolo 16 Cost. Il trasferimento di residenza deve essere ... Opponibilità. Diritto civile Opponibilità. Diritto civile Si intende per opponibilità in diritto civile la prevalenza di un titolo su altri con esso incompatibili. Ad esempio, se un soggetto dispone la cessazione della qualità di pertinenza di una cosa e la aliena ad un terzo, può verificarsi un conflitto tra coloro che avevano ...
Categorie
  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
Tag
  • CODICE CIVILE
  • AIA
Vocabolario
domicìlio
domicilio domicìlio s. m. [dal lat. domicilium, comp. di domus «casa» e tema di colĕre «abitare»]. – 1. Luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi: eleggere una città a proprio d.; avere, stabilire,...
privato
privato agg. e s. m. [dal lat. privatus, propr. part. pass. di privare «privare»; nel sign. 2 b dallo spagn. privado; nel sign. 3 dal lat. mediev. privatum (per ellissi di un sost. neutro)]. – 1. agg. a. Detto dell’uomo considerato come...
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