Diffusasi nella pratica degli affari degli ultimi decenni, la multiproprietà è in generale il diritto di un soggetto di godere e disporre di un bene immobile (v. Beni) o di una frazione di esso per un periodo determinato o determinabile dell’anno solare e nel rispetto della destinazione del bene medesimo. La multiproprietà non presenta tuttavia caratteristiche omogenee, ed anche il legislatore non ne ha ancora dettato una compiuta disciplina, limitandosi a regolarne gli aspetti della contrattazione (oggi contenuti nel Capo I del Titolo IV del codice del consumo, che parla di godimento ripartito di beni immobili). In particolare, l’art. 72 c.cons. specifica che il venditore utilizza il termine multiproprietà soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.
Si parla invece di multiproprietà azionaria quando il bene immobile oggetto del diritto rimane di proprietà di una società, che trasferisce ai singoli acquirenti proprie azioni alle quali è collegato il diritto di godimento, che in questo caso non sembra essere un diritto reale ma un diritto di credito nei confronti della società medesima.
Il codice del consumo disciplina i contratti aventi durata non inferiore a tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce, si promette di costituire o di trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto (reale o di credito) avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili (o di una parte) per un periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana, stabilendo, tra le norme principali, che il venditore deve preliminarmente consegnare un documento informativo dettagliato, che questi contratti devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e che l’acquirente può recedere senza pagare alcuna penalità e senza specificare il motivo entro dieci giorni lavorativi dalla stipula.