Esistono diverse forme di retribuzione, assimilabili, sotto molti aspetti, alla retribuzione in natura, come nel caso, per es., dei fringe benefits che, soprattutto nell’ambito della categoria dei dirigenti, costituiscono parte non trascurabile del complessivo trattamento retributivo. Le forme più comuni consistono nell’uso dell’automobile, nella stipulazione di polizze assicurative sulla vita o miste, nella concessione in uso di abitazione. Un posto a parte può assegnarsi a quelle retribuzione in natura, nella maggior parte dei casi consistenti in prestazioni di servizi, non insite nella prestazione lavorativa, previste generalmente a livello collettivo. I beni acquistati dai dipendenti a prezzi di favore, presso spacci o magazzini dell’impresa, non sono da considerarsi retribuzione in natura, poiché si tratta di agevolazioni rimesse alla scelta dell’interessato, quanto all’impiego della retribuzione corrisposta in denaro. Un particolare tipo di retribuzione in natura è data dalla partecipazione ai prodotti (art. 2099, co. 3 c.c.). Tale modalità, presente in ampia misura in ambito agricolo e della pesca, si realizza quando la retribuzione è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito (artt. 325, 337, 361 c. nav.). In concreto, il lavoratore riceve a titolo di corrispettivo per la sua attività e come integrazione della retribuzione fissa in denaro, una parte dei prodotti dell’impresa. Nella retribuzione con partecipazione agli utili il compenso del lavoratore è generalmente determinato, in tutto o in parte, con riferimento a una percentuale sugli utili netti conseguiti dall’impresa, o, se l’impresa è soggetta alla pubblicazione del bilancio, sugli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (art. 2099 comma 3, 2102 c.c.). L’applicazione dei principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza (art. 36 Cost., co. 1) impedisce che il lavoratore totalmente retribuito con partecipazione agli utili possa essere danneggiato da un risultato negativo dell’attività imprenditoriale, tale da comportare cioè l’insussistenza della retribuzione. Questi tipi di retribuzione raggiungono il loro massimo sviluppo con la partecipazione azionaria dei lavoratori all’impresa. Un’ulteriore forma di retribuzione a incentivo è la provvigione; in tale caso, il lavoratore riceve in genere una retribuzione fissa mensile, cui si aggiungono le provvigioni. La contrattazione collettiva nazionale prevede che determinate somme vengano elargite ai lavoratori, a titolo di ‘premio di produzione’, di ‘premio di risultato’, di ‘premio per obiettivi’, di ‘terzo elemento’ ecc. Nei casi in cui un contratto determina tale importo, in cifra fissa o in percentuale di altri elementi della retribuzione, senza possibilità di autonomia delle parti sociali a livello decentrato, si è al cospetto di un emolumento rientrante nella retribuzione mensile di fatto, utile al calcolo della retribuzione lorda e, solitamente, di tutti gli istituti contrattuali.