Complesso dei beni posseduti da un soggetto. Nell’accezione giuridica, che riprende quella del diritto giustinianeo, l’insieme di tutti i rapporti giuridici facenti capo a un soggetto e aventi valore economico. Con riferimento a questo particolare e ristretto significato si parla di responsabilità patrimoniale del debitore.
Patrimonio separato. - I patrimoni separati – che possono essere creati solo dalla legge – sono quelli nei quali si organizzano masse patrimoniali indipendenti tra loro, anche se appartenenti al medesimo soggetto. Tendono a realizzare due finalità tipiche: la devoluzione di una massa patrimoniale come esclusivamente destinata al raggiungimento di uno scopo ammesso dalla legge e la costituzione di una massa di beni riservata al soddisfacimento delle ragioni di un certo gruppo di creditori (contrapposto ad altro o ad altri, esclusi dal soddisfacimento). Anche se, in base alla regola sopra accennata, l’istituzione dei patrimoni separati avviene ope legis, in pratica comunque la loro formazione è condizionata all’iniziativa degli interessati. I casi pratici comunemente riferiti di patrimonio separato sono: il fondo patrimoniale (istituto che, a seguito della riforma del diritto di famiglia, ha sostituito il patrimonio familiare), i beni del defunto in quanto formalmente separati, il patrimonio ereditario e quello dell’erede dopo l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, la massa attiva dei beni appartenenti al fallito, il complesso dei beni oggetto di sostituzione fedecommissaria (prima della loro entrata nel patrimonio del sostituito), e, di recente, il patrimonio della società destinato a uno specifico affare (art. 2447 bis ss. c.c.).
Patrimonio autonomo. - Patrimoni autonomi sono quelli che derivano dalla formazione di un nuovo patrimonio riferito a un nuovo soggetto giuridico, come nel caso di costituzione di società unipersonale a responsabilità limitata. i beni relativi sfuggono completamente all’esecuzione forzata da parte dei creditori del titolare originario (salva l’esperibilità dell’azione revocatoria) in ragione dell’autonomia patrimoniale perfetta che è loro propria (autonomia imperfetta è generalmente da riconoscere ai patrimoni separati).