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Principio di sussidiarietà. Diritto costituzionale

Enciclopedia on line
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In generale, il principio di sussidiarietà attiene ai rapporti tra i diversi livelli territoriali di potere e comporta che, da un lato, lo svolgimento di funzioni pubbliche debba essere svolto al livello più vicino ai cittadini e, dall’altro, che tali funzioni vengano attratte dal livello territorialmente superiore solo laddove questo sia in grado di svolgerle meglio di quello di livello inferiore (sussidiarietà in senso verticale; Principio di sussidiarietà. Diritto amministrativo).

Il principio di sussidiarietà è un principio relativamente recente per l’ordinamento costituzionale italiano, in quanto vi ha trovato ingresso – insieme a quello di differenziazione e di adeguatezza – soltanto con la riforma del titolo V della parte II Costituzione (art. 118 Cost., come introdotto con la l. cost. n. 3/2001), che ora prevede che «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza». Infatti, a differenza di quel che è accaduto in altre esperienze costituzionali profondamente influenzate dal federalismo, come gli U.S.A. e la Germania – tributarie della riflessione di Althusius e Gierke – ovvero nell’U.E. (Principio di sussidiarietà. Diritto dell'Unione Europea), la sussidiarietà non è stata considerata in Italia, fino a pochi anni fa, un principio basilare dell’ordinamento. Anzi, secondo alcuni studiosi il modello pluralista accolto nella Costituzione italiana sarebbe scarsamente compatibile con il principio di sussidiarietà, in ragione del diverso grado di strutturazione del potere statale e di quelli degli altri enti territoriali previsto dal modello regionale rispetto a quello federale.

Ancor più discusso nella dottrina è l’eventuale riconoscimento, nel «nuovo» art. 118 Cost. e in particolare al suo co. 4, di un principio di sussidiarietà in senso orizzontale, ovvero riguardante i rapporti tra lo Stato – inteso come insieme dei pubblici poteri – e le formazioni sociali, dotate ex art. 2 Cost. di una tutela costituzionale (si parla, in questo caso di sussidiarietà in senso orizzontale). Ove riconosciuto, infatti, ciò significherebbe che i pubblici poteri potrebbero intervenire, per lo svolgimento di attività di interesse generale, solo laddove i privati, singoli o associati, non fossero in grado di svolgerle autonomamente; e tale interpretazione appare difficilmente compatibile con gli ampi compiti, anche di trasformazione sociale, attribuiti ai pubblici poteri nel testo costituzionale, in particolare all’art. 3, co. 2 (Principio di uguaglianza).

In ogni caso, un ruolo fondamentale nell’articolazione concreta del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza è stato svolto dalla giurisprudenza costituzionale, che ha utilizzato tale principio per consentire un intervento legislativo di dettaglio da parte dello Stato – in presenza dello svolgimento di funzioni amministrative da parte di questo – anche al di là delle materie in cui gode di potestà legislativa esclusiva ex art. 117, co. 2, Cost. (Potestà legislativa regionale), comprimendo così quella regionale (c.d. chiamata in sussidiarietà).

Voci correlate

Autonomia. Diritto costituzionale

Principio di sussidiarietà. Diritto amministrativo

Principio di sussidiarietà. Diritto dell'Unione Europea

Vedi anche
Principio di sussidiarietà. Diritto amministrativo Principio di sussidiarietà. Diritto amministrativo Principio e criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative all’interno dell’ordinamento giuridico. La sussidiarietà ha due modalità di espressione: verticale e orizzontale. La sussidiarietà verticale si esplica nell’ambito ... esecutivo diritto Comitato esecutivo (o esecutivo di un partito) Organo collegiale composto di un numero ristretto di dirigenti, con a capo il segretario generale, incaricato di attuare le direttive stabilite dagli organi deliberanti, dai quali è stato eletto, e di elaborare la politica e dirigere l’attività ... diritto amministrativo Ramo del diritto che regola i rapporti dello Stato e degli enti autarchici operanti come persone giuridiche pubbliche per i fini dell'amministrazione, sia tra loro sia con i privati. Per amministrativo, diritto amministrativo, diritto si intende anche la parte della scienza giuridica che ha per oggetto ... Otto von Gierke Giurista e storico del diritto (Stettino 1841 - Charlottenburg, Berlino, 1921), prof. nelle univ. di Breslavia (1871), Heidelberg (1884), Berlino (1887); socio straniero dei Lincei (1903). La sua fama è raccomandata a due opere monumentali: Das deutsche Genossenschaftsrecht (4 voll., 1868-1913) e Deutsches ...
Categorie
  • DIRITTO COSTITUZIONALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO
  • COSTITUZIONE ITALIANA
  • CITTÀ METROPOLITANE
  • UNIONE EUROPEA
Vocabolario
sussidiarietà
sussidiarieta sussidiarietà s. f. [der. di sussidiario]. – In generale, il fatto, la caratteristica, la situazione di essere sussidiario, di svolgere funzione di complemento, d’integrazione. In partic., nel linguaggio politico, principio...
costituzionale
costituzionale agg. [der. di costituzione]. – 1. a. Regolato e determinato da una costituzione politica: governo c., forma di governo in cui la potestà governativa è attribuita, mediante una ripartizione di funzioni, a più organi, i quali...
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