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Procreazione medicalmente assistita

Enciclopedia on line
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La procreazione medicalmente assistita è specificamente contemplata dalla l. n. 40/2004. In base a questa legge, qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità inspiegate e documentate da atto medico, una coppia di persone maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, può chiedere di accedere alle pratiche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo, e, quindi, senza ricorrere a donatori esterni alla coppia stessa. Chiunque, a qualsiasi titolo, utilizzi a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. Il medico deve informare in maniera dettagliata la coppia sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro, che comunque avrà lo stato di figlio legittimo o riconosciuto. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della l. n. 184/1983, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni (comprese quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo) devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa. Inoltre, alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate, e la volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve essere espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve trascorrere un periodo non inferiore a 7 giorni. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla l. n. 40/2004 quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’intervento di procreazione medicalmente assistita, ma non dall’assistenza antecedente e conseguente l’intervento.

Voci correlate

Autonomia privata

Filiazione

Tag
  • OBIEZIONE DI COSCIENZA
  • AUTONOMIA PRIVATA
  • INFERTILITÀ
  • GAMETI
Vocabolario
procreazióne
procreazione procreazióne s. f. [dal lat. procreatio -onis]. – L’atto, il fatto di procreare; generazione: la p. dei figli; attitudine, impotenza alla p.; p. responsabile, con riferimento alla coppia umana, il concepimento volontario, cosciente...
medical drama
medical drama loc. s.le m. inv. Serie televisiva a episodi ambientata in un ospedale. ◆ Non che in «E. R.» manchino gli intrecci sentimentali, anzi, ma quest’ultimo rimane pur sempre un medical drama, capace di bilanciare molto bene le...
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