Quando autori del concepimento siano persone tra loro non coniugate, o il cui matrimonio sia stato considerato nullo senza la buona fede di anche uno soltanto dei coniugi (matrimonio putativo), il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Deve essere fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento. Il riconoscimento è un atto irrevocabile, e quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato. Il riconoscimento comporta, da parte del genitore, l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi. Può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse, e l’azione è imprescrittibile; può altresì essere impugnato per violenza dall’autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata (artt. 250 ss. c.c.).
Accertamento giudiziale della paternità e maternità