Modello processuale caratterizzato dalla dialettica tra le due contrapposte posizioni dell’accusatore e dell’accusato la cui contesa viene risolta da un organo al di sopra delle parti; l’organo accusatorio è, a sua volta, nettamente distinto da quello giudicante che si contraddistingue per l’elemento della imparzialità. La fisionomia di questo sistema si configura per una serie di elementi.
a) Parità di poteri tra organo accusatorio e soggetto accusato: all’interno della dinamica processuale entrambe le parti, accusa e difesa, possono godere dei medesimi diritti in ogni stato e grado del procedimento.
b) Iniziativa di parte: l’oggetto della controversia non può essere disposto dal giudice, ma determinato esclusivamente dalle parti.
c) Iniziativa probatoria di parte: i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova non possono concentrarsi in unico organo, giudice o accusatore, ma devono essere divisi tra i vari soggetti secondo una specifica procedura, onde l’esclusione per il giudice di qualsiasi potere nella raccolta delle prove e possibilità di allegazione delle stesse soltanto da parte dell’accusa e della difesa.
d) Principio del contraddittorio (➔).
e) Oralità: principio informatore del processo penale che permette a coloro che ascoltano di porre domande e ricevere risposte da parte di coloro che hanno reso una dichiarazione.
f) Presunzione di innocenza: il soggetto accusato è considerabile innocente fino a quando l’accusatore non dimostri e il giudice non si convinca della sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
g) Limiti alla misura cautelare: corollario della presunzione di innocenza è che fino all’eventuale condanna definitiva l’imputato non può essere trattato come un colpevole, pertanto la condanna non può essere anticipata in via provvisoria. Può essere applicata una misura cautelare solo sulla base di prove che dimostrino l’esistenza di esigenze cautelari.
h) Pubblicità del rito: principio informatore del dibattimento posto a garanzia sia dell’amministrazione della giustizia sia della collettività in quanto consente al popolo, nel cui nome la giustizia è amministrata, di controllare lo svolgimento di questa fase essenziale del procedimento penale. Per questo motivo le udienze destinate al dibattimento sono pubbliche a pena di nullità.