La s. tributaria pertiene a coloro che sono soggetti passivi dei tributi previsti dal sistema fiscale nazionale. Naturalmente i soggetti passivi sono diversi per ogni tributo, in quanto la s. dipende dalla disciplina specifica e dai presupposti di ogni singolo tributo. Il tema della s. tributaria è stato a lungo oggetto di studi e dibattiti. La questione nasceva dalla necessità di comprendere il rapporto fra s. tributaria, capacità giuridica di diritto comune e personalità giuridica. Il riconoscimento della s. tributaria a organizzazioni di persone o di beni, prive di personalità giuridica, aveva spinto la dottrina a configurare una capacità giuridica tributaria più ampia rispetto a quella di diritto comune. Questa impostazione si è però con il tempo dimostrata erronea, in quanto basata sulla convinzione che la capacità giuridica di diritto comune dovesse coincidere con l’esistenza di una persona fisica o di una persona giuridica. La dottrina successiva, infatti, ha ammesso (sulla base di teorie definite ‘normative’) che la personalità giuridica non è un presupposto della capacità giuridica. Oltre alle persone fisiche e alle persone giuridiche possono esistere altri soggetti giuridicamente rilevanti di carattere collettivo e senza personalità giuridica: a tali soggetti l’ordinamento può riconoscere una titolarità di situazioni o rapporti giuridici (autonomia amministrativa, capacità processuale attiva, autonomia economica o patrimoniale). Ai fini tributari si è quindi ammesso che la s. possa essere attribuita anche a enti o a organizzazioni carenti di personalità, nel momento in cui questi ultimi siano in grado di realizzare autonomamente il presupposto d’imposta rispetto alle persone o ai beni che li compongono. Ciò avviene ogniqualvolta un complesso di persone o di beni costituiscano a livello patrimoniale un soggetto autonomo rispetto alle persone o ai beni stessi che fanno parte dell’organizzazione (cfr. art. 73 t.u.i.r.). Numerosi sono stati i casi dubbi di s. tributaria. Si ritiene, a tal proposito, che essa non possa essere riconosciuta ai fini delle imposte sul reddito: all’impresa familiare (prevista dall’art. 5, co. 4, t.u.i.r., in base al quale i redditi sono imputati a ciascun partecipante secondo criteri stabiliti dalla norma); al fallimento e alle altre procedure concorsuali; all’eredità giacente; alla stabile organizzazione; alle associazioni temporanee d’imprese; al condominio di edifici. Differentemente, si ammette, sempre ai fini delle imposte sul reddito, la s. tributaria: delle società di persone commerciali e non (anche se il reddito è imputato per trasparenza a ogni singolo socio), del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), dei fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare.