Trasferimento d’azienda
Operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporta il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (art. 2555 c.c.), con o senza fini di lucro, preesistente al trasferimento e che con il trasferimento stesso conserva la sua identità (art. 2112 c.c.). La disciplina riguarda anche il trasferimento di «parte dell’azienda» intesa come «artico;lazione funzionalmente autonoma» (art. 2112, co. 5, c.c.) restando esclusa invece la cessione dei singoli beni aziendali. In occasione del trasferimento ai lavoratori è riconosciuto il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, senza necessità di dover manifestare il loro consenso e senza alcun tipo di regressione nella disciplina retributiva e normativa del rapporto, che prosegue alle medesime condizioni. Questo regime di tutela dei lavoratori ceduti non trova applicazione nel caso in cui il trasferimento riguardi imprese che versano in uno stato di crisi. Il regime derogatorio si applica in caso di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) oppure di provvedimento dichiarativo di crisi aziendale (art. 47, co. 5, l. 428/1990). Le deroghe non sono automatiche, bensì dipendono dalla conclusione di un apposito accordo collettivo (Contratti collettivi di lavoro; Relazioni industriali) nel corso della procedura sindacale, che si rende obbligatoria in qualsiasi tipo di trasferimento d’azienda o di ramo di azienda con più di 15 addetti.
Contratti collettivi di lavoro