Atto con cui il Sommo Pontefice, capo della Chiesa cattolica, permette che un servo di Dio sia venerato pubblicamente come beato, in luoghi (città, diocesi, regione o anche un ordine religioso) e modi determinati caso per caso. Si distingue dalla canonizzazione in quanto è la concessione di un culto facoltativo e limitato ad alcuni luoghi o gruppi di fedeli, mentre la canonizzazione prescrive un culto esteso a tutta Chiesa; per questo nella b. non viene esercitata l’infallibilità pontificia.
Il processo di b., che salvo particolare dispensa non può iniziare prima di 5 anni dalla morte del servo di Dio, mira a dimostrare il grado eroico delle virtù da lui praticate (per i martiri basta la certezza del martirio), nonché l’autenticità dei miracoli operati per sua intercessione. Dopo l’ammissione delle virtù eroiche, il pontefice emette il decreto per cui il servo di Dio può essere chiamato venerabile. Dopo la prova dei miracoli, il pontefice ordina la pubblicazione del decreto «del Tuto», cioè della sicurezza a procedere, che permette il culto. La promulgazione avviene in solenni funzioni, che da Alessandro VII (1662) si tengono per lo più in S. Pietro al Vaticano. Con il motuproprio Sanctitas clarior (19 marzo 1969) Paolo VI sveltì notevolmente la procedura canonica per la b., stabilendo che le investigazioni necessarie sugli scritti, sulla vita ed eventualmente sul martirio del servo di Dio venissero fatte non più in due distinti processi (ordinario e apostolico), ma in un unico processo introdotto in una diocesi, per decisione dell’ordinario del luogo, dopo aver ottenuto il benestare della Santa Sede. Giovanni Paolo II, con la Costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister (25 gennaio 1983), coordinò la legislazione precedente e durante il suo pontificato incrementò notevolmente le b. e canonizzazioni, proclamando oltre 450 santi e quasi 1300 beati.
I beati non possono essere costituiti patroni, né le loro reliquie essere esposte se non dove siano stati concessi Messa e ufficio speciali: anche in tal caso non si possono dedicare loro chiese e altari senza indulto della Santa Sede. È permessa nell’immagine la ‘gloriola’ di raggi luminosi intorno al capo, non il nimbo o aureola.