Forma di collaborazione per le parti (pubblico ministero e parti private) apportata da soggetti qualificati e idonei a fornire al giudice pareri scientifici e tecnici in dialettica con il perito. Ciascuna parte, infatti, può nominare consulenti tecnici, in numero non superiore a quello dei periti, sia in relazione ad una perizia già disposta, sia indipendentemente da questa.
I casi in cui è ammessa la consulenza sono i medesimi della perizia: indagini e acquisizioni di dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, in taluni casi sono escluse sia la consulenza che la perizia, ad esempio per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere e la personalità dell’imputato.
Il consulente tecnico propone pareri tecnici esposti oralmente oppure in memorie, può svolgere investigazioni per ricercare elementi di prova, visionare, previa autorizzazione, il materiale sottoposto a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria e può, inoltre, partecipare alle operazioni peritali.
Perizia. Diritto processuale penale
Prova. Diritto processuale penale